Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva
Testo in vigore al
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Visto l'art. 2111 del Codice civile;
Visto il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343 e successive modificazioni, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;
Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653 e successive modificazioni, concernenti il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 418, concernente la conservazione del posto agli impiegati delle classi 1924, 1925, 1926, chiamati alle armi;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista, la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la guerra per la marina militare, per l'aeronautica, per l'industria e commercio, per il tesoro e per la grazia e giustizia;
HA SANZIONATO E PROMULGA:
Art. 1
1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Art. 2
1. Il presente decreto si applica a tutti i lavoratori delle classi 1924 e successive, nonche' ai lavoratori di classi precedenti rinviati per qualsiasi motivo alla chiamata di dette classi, che, anteriormente alla chiamata alle armi, siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi.3
Art. 3
1. Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a, disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio.
2. In mancanza il rapporto di lavoro e' risolto.
Art. 4
1. Per i lavoratori che si trovano gia' nelle condizioni previste nell'articolo precedente, la presentazione deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Art. 5
1. La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e' affidata all'Ispettorato del lavoro.
2. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.4
Art. 6
1. Il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 418, e' abrogato.
Art. 7
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 13 settembre 1946
DE NICOLA
DE GASPERI - D'ARAGONA -
FACCHINETTI - MICHELI -
CINGOLANI - MORANDI - CORBINO - GULLO
Visto il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 146. - FRASCA