Sez. 1, Sentenza n. 19669 del 13/09/2006 (Rv. 593662 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE | Credito fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislativa statali e regionali vigenti - Certezza e liquidità - Sussistenza - Opposizione - Accoglimento parziale - Conseguenze - Fattispecie - Corrispettivo di un ricovero ospedaliero preteso da struttura del Servizio sanitario nazionale.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE
Costituisce credito certo e liquido che l'Amministrazione può pretendere con la ingiunzione di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti. L'eventuale accoglimento parziale dell'opposizione, se comporta l'annullamento parziale dell'ingiunzione, non esclude la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'Amministrazione opposta, di quanto risulti comunque dovuto (fattispecie in tema di corrispettivo per un ricovero ospedaliero, in camera singola in luogo della corsia comune, preteso da una Unità socio sanitaria della Regione Veneto in base alle tariffe determinate con atti regolamentari della Giunta regionale e della stessa Azienda U.l.s.s.).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)