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Sez. 1, Sentenza n. 2753 del 02/08/1968 (Rv. 335363 - 01)

FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RECLAMO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NATURA DECISORIA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335363-01

FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RECLAMO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NATURA DECISORIA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE.*

Il decreto emesso dal tribunale fallimentare in Sede di reclamo proposto contro il provvedimento, con cui il giudice delegato approva il progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare, ha carattere e contenuto decisorio e definitivo e, quindi, e impugnabile col ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione. (Conf. Mass. 326927 (823-67) 2156-65).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)