Sez. U, Ordinanza n. 15758 del 08/11/2002 (Rv. 558368 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Ricorso per regolamento di competenza - Accettazione - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Motivo di ricorso attinente alla giurisdizione - Persistente interesse alla decisione della relativa questione - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
L'intervenuta accettazione della rinunzia al ricorso per regolamento di competenza determina la estinzione del giudizio pure nella ipotesi di originaria proposizione anche di questione di giurisdizione, escludendo la persistenza dell'interesse della parte accettante anche alla decisione di detta questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)