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Sez. 1, Sentenza n. 11223 del 21/05/2014 (Rv. 631254 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Rifiuto di sottoporsi ad esami ematologici - Valenza probatoria ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. civ. - Restrizione della libertà personale e violazione della riservatezza - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631254-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA

Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti, non derivando da ciò né una restrizione della libertà personale del preteso padre, che conserva piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, né una violazione del diritto alla riservatezza, essendo rivolto l'uso dei dati nell'ambito del giudizio solo a fini di giustizia, mentre il sanitario, chiamato a compiere l'accertamento, è tenuto al segreto professionale ed al rispetto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/1996 num. 675 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)