Sez. 3, Sentenza n. 2106 del 08/03/1997 (Rv. 502900 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - SORPASSO | A destra - Prossimità o corrispondenza di crocevia - Veicolo in manovra segnalata di svolta a sinistra - Ammissibilità - Condizioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - SORPASSO
In materia di circolazione stradale non costituisce manovra, vietata ai sensi dell'art. 106 nono comma del codice della strada del 1959, il superamento a destra di un veicolo fermo nell'area del crocevia, il cui conducente abbia segnalato l'intenzione di svoltare a sinistra e sia in attesa di completare la manovra, restando tuttavia a carico del conducente del veicolo sorpassante gli obblighi di cui all'art 105 primo e secondo comma (di adozione della massima prudenza per evitare incidenti e di rispetto della precedenza dovuta ai veicoli provenienti da destra) e di quelli previsti in via generale dall'art. 106 primo comma del citato codice.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 109, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)