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Sez. L, Sentenza n. 1926 del 03/04/1979 (Rv. 398319 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - TERMINE - NATURA ORDINATORIA - APPELLO INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE - TERMINE - NATURA PERENTORIA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398319-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - TERMINE - NATURA ORDINATORIA - APPELLO INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE - TERMINE - NATURA PERENTORIA - CONSEGUENZE.*

A norma dell'art 436 cod proc civ (nuovo testo) mentre il termine di Costituzione dell'appellato ha natura ordinatoria, il termine di notificazione della memoria contenente i motivi specifici dello appello incidentale e perentorio, in quanto serve ad assicurare il diritto di difesa dell'appellante principale. Pertanto, la Costituzione dell'appellato principale puo effettuarsi fino all'udienza di discussione, ma l'inosservanza del termine per la notificazione dell'appello incidentale alla controparte determina l'inammissibilita di quest'ultimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)