diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 7289 del 19/03/2024 (Rv. 670644-03)

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento dati personali mediante videosorveglianza - Necessità del consenso - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670644-03

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

Il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, con o senza registrazione delle immagini, per fini diversi da quelli esclusivamente personali ad opera di un privato, nel caso in cui sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustifichino l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità), non richiede quale presupposto di liceità il consenso informato dell'interessato, in quanto ricorre il presupposto di liceità alternativo ex art. 24, comma 1, lett. g) del d.lgs. n.196 del 2003, costituito dal provvedimento di bilanciamento degli interessi adottato dal Garante in data 8 aprile 2010; resta fermo, in osservanza del principio di proporzionalità, che l'utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere aree esterne ad edifici e immobili deve essere effettuato con modalità tali da limitare l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti.

Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 42, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 5, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)