Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 30 giugno 1983, causa 85/82
Epigrafe
Nella causa 85/82,
Bernhard Schloh, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'aw. Toni Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal suo consigliere, aw. R. O. Dalcq, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. H. J. Pabbruwe, direttore dell'ufficio legale della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
convenuto,
domanda vertente sull'annullamento della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente al posto di direttore nella direzione generale A, direzione III (bilancio e statuto), della decisione con cui, al suddetto posto, è stato nominato il sig. J. J. Kasel, nonché della decisione di rigetto del reclamo proposto, al riguardo, dal ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale,
LA CORTE (Prima Sezione)
composta dai signori A. O'Keeffe, presidente di Sezione, G. Bosco e T. Koopmans, giudici,
avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: P. Heim
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta
paragrafo 1
Con comunicazione della segreteria generale 17 giugno 1981, n. 83/81 F, i dipendenti del Consiglio venivano informati della vacanza del posto, appena creato, di «direttore del bilancio e dello statuto» (categoria A, grado 2), le cui mansioni venivano così descritte:
paragrafo 2
«— dirigere, alle dirette dipendenze del direttore generale, una unità amministrativa nei settori elencati in prosieguo:
bilancio e regolamenti finanziari/contabilità;
Statuto,
— assistere il direttore generale e mantenere, sotto il controllo di questi, i contatti necessari per valutare la rilevanza dei fattori che consentono l'avanzamento dei lavori;
— effettuare studi specializzati di alto livello nei settori summenzionati, basati su un'ampia conoscenza della politica generale delle Comunità europee».
paragrafo 3
Erano richieste le seguenti qualifiche:
paragrafo 4
«— appartenere alla categoria A, grado 2;
— preparazione universitaria completa, attestata da un diploma, o esperienza professionale equivalente;
— conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali della Comunità nonché buona conoscenza di un'altra lingua ufficiale delle Comunità».
paragrafo 5
Il termine ultimo per inoltrare le candidature scadeva l'8 luglio 1981.
paragrafo 6
Con comunicazione della segreteria generale 2 luglio 1981, n. 86/81 F, la prima delle qualifiche summenzionate veniva così modificata:
paragrafo 7
«appartenere alla categoria A, grado A 2 o A 3».
paragrafo 8
Con comunicazione della segreteria generale 6 luglio 1981 n. 94/81 F, il termine ultimo per inoltrare le candidature veniva prorogato al 22 luglio 1981.
paragrafo 9
Il sig. Bernhard Schloh ed altri quattordici dipendenti presentavano la loro candidatura nel termine prescritto.
paragrafo 10
Con lettere del 31 luglio 1981, la segreteria generale, in qualità di APN, respingeva tutte le candidature. I quattordici candidati non lussemburghesi ricevevano tutti la stessa lettera, redatta nei seguenti termini:
paragrafo 11
«Con riferimento alla sua domanda di trasferimento riguardante il posto di direttore presso la direzione generale A, direzione III, e dopo aver esaminato la sua candidatura, sono spiacente di infor-marLa che non ho potuto accoglierla. Infatti, per occupare il suddetto posto, debbo tener conto non solo delle cognizioni e dell'esperienza professionale che tale posto di direzione richiede, ma anche della conservazione di un adeguato equilibrio geografico».
paragrafo 12
Per contro, nella lettera inviata all'unico candidato di nazionalità lussemburghese, la seconda frase era modificata come segue:
paragrafo 13
«Infatti, la scelta del candidato per questo posto è subordinata, oltre che al rispetto di un equilibrio geografico adeguato, all'esistenza di cognizioni ed esperienze professionali specifiche, indispensabili per questo posto di direttore. Conoscendo lo svolgimento della sua carriera, ritengo che le sue cognizioni e le sue esperienze specifiche non siano adatte per svolgere le mansioni del posto di direzione summenzionato».
paragrafo 14
Tre giorni prima dell'invio di queste lettere, il bollettino di informazione dell'«Agence Europe» del 27-28 luglio 1981 comunicava quanto segue:
paragrafo 15
«... il vicecapo di gabinetto, sig. J. J. Kasel, lascerà inoltre gli uffici della Commissione a settembre per diventare direttore presso la segreteria del Consiglio».
paragrafo 16
Infatti, con decisione 11 settembre 1981, n. 817, adottata a norma dell'art. 29, n. 2, dello Statuto del personale, l'APN nominava al posto vacante J. J. Kasel, cittadino lussemburghese, di anni 35, il quale prestava servizio presso la Commissione dal 6 gennaio 1981 in qualità di agente temporaneo, con il grado A 3 e con le mansioni di vicecapo di gabinetto del sig. Gaston Thorn. In precedenza, secondo quanto risulta dall'informazione NOVA n. 11/81 del 10 settembre 1981, il Kasel aveva svolto, in qualità di dipendente del Ministero degli affari esteri del Granducato di Lussemburgo, le mansioni di capo di gabinetto del vicepresidente del Governo lussemburghese (novembre del 1979), di primo segretario dell'Ambasciata del Lussemburgo a Parigi (novembre del 1976) e di primo segretario della Rappresentanza permanente del Lussemburgo presso le Comunità europee (gennaio del 1976).
paragrafo 17
Dodici tra i quindici dipendenti che avevano presentato la candidatura — fra cui lo Schloh — inoltravano alla segreteria generale del Consiglio dei reclami individuali ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Questi reclami venivano respinti dall'APN con decisioni uniformi del 18 dicembre 1981 così formulate:
paragrafo 18
«Il suo reclamo del 15 ottobre 1981 è stato oggetto della mia particolare attenzione. Dopo un esame approfondito, non ritengo di poter modificare la decisione da me adottata. Questa si inserisce nell'ambito dell'ampio potere discrezionale e dell'ampia libertà di decisione di cui gode l'autorità in questo campo. La procedura adottata è oltretutto identica a quella seguita per la maggior parte delle nomine nei gradi A 1 e A 2 in seno al Consiglio».
paragrafo 19
Alle suddette decisioni faceva seguito una nota del 15 febbraio 1982, proveniente anch'essa dal segretario generale del Consiglio, così formulata:
paragrafo 20
«A seguito della mia nota del 18 dicembre 1981 e riferendomi al colloquio del 5 febbraio scorso, mi pregio comunicarle che l'ultima frase contenuta nella nota summenzionata costituiva solo un commento alla decisione espressa nella prima frase, e di conseguenza essa non fa parte della suddetta in senso stretto. Può quindi considerarla priva di oggetto.
Per il futuro posso assicurarle, come ho già fatto nella nota del 5 febbraio scorso, che nel corso del mio mandato di segretario generale non intendo assolutamente discostarmi dalle procedure da seguire per le nomine dei dipendenti al grado A 2.
Ho ritenuto opportuno inviarle questa nota complementare alla mia del 18 dicembre 1981, dopo aver constatato che l'ultima parte della mia precedente ha dato luogo a malintesi. Pur confermando il contenuto della mia decisione del 18 dicembre, ho voluto chiarirLe la mia posizione».
paragrafo 21
In queste circostanze, lo Schloh ha adito la Corte con ricorso registrato in cancelleria il 10 marzo 1982.
paragrafo 22
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato il Consiglio a produrre, prima dell'udienza, il verbale della sessione del 15 e 16 settembre 1980, nonché a rispondere per iscritto a taluni quesiti. Il Consiglio ha ottemperato alle suddette richieste nel termine prescritto.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › A) In via principale:
paragrafo 1
Dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
2. Di conseguenza:
2.1. Annullare la decisione con cui è stata respinta la sua candidatura al posto di direttore del bilancio e dello Statuto (DG A, Direzione III), notificatagli con lettera del 31 luglio 1981.
2.2. Annullare la decisione con cui è stato respinto il suo reclamo del 12 ottobre 1981, notificatagli con nota del 18 dicembre 1981, completata dalla nota del 15 febbraio 1982.
2.3. Annullare la decisione 11 settembre 1981 con cui il sig. Kasel è stato nominato al posto di direttore del bilancio e dello Statuto (DGA, direzione III).
3. Condannare il convenuto alle spese.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › B) In via subordinata:
paragrafo 1
Prima di statuire nel merito, ordinare:
paragrafo 2
1. la produzione, da parte del convenuto, degli atti di candidatura per la promozione al posto di cui è causa;
2. l'audizione del segretario generale del Consiglio circa gli esatti motivi che l'hanno indotto, in qualità di APN:
a respingere le candidature per la promozione al posto in questione dei quattordici dipendenti A 3 non lussemburghesi, e soprattutto a respingere quella del ricorrente;
a ricorrere alla procedura di cui all'art. 29, n. 2, dello Statuto;
a nominare il Kasel al suddetto posto, nell'ambito della procedura di cui all'art. 29, n. 2.
paragrafo 3
Il Consiglio delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
dichiarare il ricorso ricevibile, ma respingerlo,
condannare il ricorrente alle spese.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sul primo mezzp
paragrafo 1
Il ricorrente fa valere la trasgressione del combinato disposto dell'art. 29, n. 1, lett. c), e dell'art. 4, n. 3, dello Statuto, in quanto l'APN ha proceduto alla nomina senza aver previamente informato il personale delle altre istituzioni comunitarie della vacanza del posto, mentre la summenzionata disposizione dello Statuto le fa obbligo di esaminare, prima di applicare l'art. 29, n. 2, le eventuali domande di trasferimento dei dipendenti delle altre istituzioni.
paragrafo 2
Il Consiglio non contesta i fatti allegati; d'altra parte, senza entrare nel merito, esso eccepisce che il ricorrente può invocare, a sostegno di un ricorso per l'annullamento di una nomina, solo le censure che lo riguardano personalmente, non già quelle che riguardano personalmente altri candidati, asseriti o potenziali (sentenza della Corte 29. 10. 1975, Marenco e c., cause 81-88/74, Race. 1975, pag. 1255). Poiché, nella fattispecie, il ricorrente non ha alcun interesse personale a far valere siffatta censura, il mezzo è irricevibile.
paragrafo 3
Il ricorrente si rimette alla Corte per quanto riguarda la ricevibilità del mezzo. Egli osserva tuttavia che il dovere delle istituzioni di conformarsi alle disposizioni relative all'assunzione risponde ad un interesse generale. In ogni caso, egli sostiene che il fatto allegato, anche nella denegata ipotesi che non potesse essere fatto valere come tale, potrebbe costituire uno degli elementi comprovanti lo sviamento di potere (dedotto col terzo mezzo).
paragrafo 4
Il Consiglio ribatte che il semplice fatto che la tutela accordata dallo Statuto ai dipendenti sia stata prevista nell'interesse generale non può abilitare il ricorrente ad agire nell'interesse della legge o delle istituzioni; esso insiste pertanto sull'irri-cevibilità del mezzo.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sul secondo mezzo
paragrafo 1
Il ricorrente deduce che l'APN ha trasgredito l'art. 29, n. 2, dello Statuto, in quanto ha nominato una persona estranea alle Comunità, le cui qualifiche particolari, richieste per il posto vacante, non sono provate o sono addirittura, secondo quanto risulta dal «curriculum vitae» pubblicato dall'amministrazione del Consiglio, totalmente inesistenti.
paragrafo 2
Il Consiglio oppone, in primo luogo, che il Kasel, in quanto agente temporaneo della Commissione di grado A 3 a decorrere dal 6 gennaio 1981, non era, al momento della nomina, persona estranea alle Comunità; al contrario, egli svolgeva mansioni particolarmente indicate per acquistare esperienza in fatto di «politica generale delle Comunità». In ogni caso, il Kasel è particolarmente indicato per occupare il posto in questione, grazie ai suoi titoli accademici (diploma speciale di diritto amministrativo e diploma di economia e finanza dell'Institut d'etudes politiques di Parigi) nonché all'esperienza acquistata nei posti in precedenza occupati (consulente legale di una banca e, successivamente, dipendente del ministero lussemburghese degli affari esteri, con compiti tanto di natura economica, quanto relativi alla politica generale delle Comunità).
paragrafo 3
In secondo luogo, una nomina al grado A 2 ai sensi dell'art. 29, n. 2, dello Statuto, non richiede qualifiche particolari, queste essendo richieste solo per l'assunzione, ai sensi della suddetta norma, del personale tecnico dei gradi inferiori a quello A 2. Per quanto riguarda i posti di grado superiore, vale a dire i veri e propri posti di «stato maggiore», l'istituzione gode di un'ampia discrezionalità di scelta e di una notevole libertà di valutazione dell'interesse del servizio, trattandosi di posti per i quali le attitudini richieste riguardano essenzialmente le capacità e qualità umane, come l'attitudine al comando, ai contatti a livello molto alto ed alla sintesi, non già le competenze tecniche. Non è pertanto assolutamente vietato assumere nel grado A 2 persone dotate di una competenza tecnica inferiore a quella dei dipendenti A 3 già in servizio, dato che le cognizioni tecniche vengono normalmente fornite ai dipendenti di livello più alto dai collaboratori specializzati.
paragrafo 4
Nella fattispecie l'APN, dopo aver esaminato le candidature pervenutele, ha scritto ai candidati per informarli che la loro candidatura non era stata accolta in quanto le loro esperienze e qualifiche professionali non si addicevano alle funzioni specifiche del posto vacante, ossia un posto di direttore, istituito di recente, per coprire il quale era facilmente concepibile l'opportunità di ricorrere ad un procedimento diverso dal concorso allo scopo di nominare una persona in possesso di attitudini particolari a livello di direzione. Nelle suddette lettere, l'APN ha del pari sottolineato la necessità di conservare un equilibrio geografico adeguato. Così facendo, l'APN non ha commesso nessun illecito, tenuto conto dell'ampia discrezionalità di cui gode in relazione alle necessità del servizio ed alle qualità individuali dei dipendenti da nominare.
paragrafo 5
La tesi del ricorrente si risolverebbe nel-l'affermare che solo l'avanzamento basato sull'anzianità consente di occupare i posti della categoria superiore, il che non trova riscontro nelle disposizioni dello Statuto.
paragrafo 6
Il ricorrente osserva che, all'atto della nomina al posto in questione, il Kasel, pur non essendo persona totalmente «estranea alla Comunità», non era però un dipendente, il che basterebbe a giustificare la sua censura.
paragrafo 7
Per quanto riguarda le cognizioni tecniche specifiche — di cui il Kasel è in ogni caso sprovvisto — è vero che queste non costituiscono, in generale, un presupposto necessario per l'assunzione dei dipendenti di grado A 1 e A2. Tuttavia, nella fattispecie, queste cognizioni sono indispensabili; ciò si desume dalla descrizione dei compiti inerenti al posto in questione, e soprattutto dal fatto che il titolare dello stesso deve essere in grado, di effettuare «ricerche specializzate di alto livello» in fatto di bilancio e di Statuto. Inoltre, la necessità di tali cognizioni tecniche è stata ribadita dalľAPN stessa nella lettera di rigetto della candidatura del dipendente lussemburghese, motivata appunto con la mancanza di «cognizioni ed esperienze specifiche».
paragrafo 8
Il fatto di ricorrere alla procedura di cui all'art. 29, n. 2, dello Statuto implica che la persona nominata abbia, perlomeno, una qualifica non inferiore a quella dei dipendenti in servizio promuovibili al posto in questione. Infatti, lo Statuto non stabilisce affatto che i posti di grado A 1 e A 2 debbano essere considerati posti di «stato maggiore», per i quali si esigono esclusivamente capacità di comando, di contatto ad altissimo livello e di sintesi; la presunta «capacità di contatto ad alto livello» non ha senso, mentre l'attitudine al comando è considerata necessaria per qualsiasi posto direttivo, e la capacità di sintesi vale per l'intera categoria A. Non esiste alcuna barriera invalicabile tra i gradi A7-A3 eA2-Al; diversi dipendenti, attualmente al grado A 2 in seno al Consiglio, sono stati ad un certo punto della loro carriera dipendenti di grado A 5. D'altra parte, il 27 luglio 1981, due dei quattordici dipendenti che si erano candidati per il posto in questione venivano promossi al grado A 2 e, ciononostante, anche loro ricevevano, in data 31 luglio 1981, una lettera di rigetto identica a quella inviata agli altri candidati e venivano quindi giudicati dalla stessa APN, a distanza di quattro giorni, idonei e non idonei a svolgere le funzioni di direttore.
paragrafo 9
Il convenuto tenta di attribuire alla lettera del 31 luglio 1981 un significato del tutto diverso da quello che si evince dal contenuto della stessa, nonché di deformare le tesi svolte nel ricorso, ove mai è stato sostenuto che solo l'avanzamento per anzianità consenta di occupare i posti dei gradi superiori.
paragrafo 10
Nella controreplica, il Consiglio contesta che le tesi del ricorrente trovino riscontro nelle disposizioni dello Statuto o nell'avviso di posto vacante in questione. Infatti, l'art. 29, n. 2, dello Statuto, riguarda due ipotesi ben distinte: l'assunzione dei dipendenti dei gradi A 1 e A 2 (primo comma), e, in casi eccezionali, l'assunzione per impieghi di grado inferiore all'A 2 che richiedono una speciale competenza (secondo comma). Ora, solo nel secondo caso si può sostenere che, prima di applicare la norma eccezionale, l'istituzione avrebbe dovuto considerare se la procedura normale — vale a dire, la promozione, il concorso interno o il trasferimento di dipendenti di altre istituzioni — non offrisse altre possibilità per coprire il posto vacante. Dovendosi invece nominare un dipendente del grado A 2, l'APN poteva benissimo — nell'interesse del servizio — nominare una persona con la qualifica di agente temporaneo di grado A 3, poiché l'avviso di posto vacante prescriveva solo che il candidato fosse di grado A 2 o A 3.
paragrafo 11
Per quanto riguarda la competenza specifica, la tesi del ricorrente secondo cui la persona nominata ai sensi dell'art. 29, n. 2, prima frase, dello Statuto, deve avere perlomeno qualifiche tecniche non inferiori a quelle dei dipendenti A 3 in servizio e promuovibili, non trova il ben che minimo riscontro nelle disposizioni dello Statuto, poiché la norma summenzionata non esige alcuna qualifica particolare, salvo l'attitudine al comando, ai contatti ad altissimo livello e alla sintesi.
paragrafo 12
E vero che anche l'aspetto tecnico ha un peso rilevante per l'idoneità al posto in questione; tuttavia tale aspetto dev'essere considerato dal punto di vista particolare di un impiego direttivo. Infatti, le mansioni svolte dai dipendenti della categoria A sono così distinte:
paragrafo 13
a) funzioni di studio, che corrispondono ai gradi inferiori, ed implicano l'esame di problemi specifici che debbono iscriversi in un campo più vasto;
b) funzioni di concetto, che corrispondono ai gradi intermedi ed implicano l'esame di un complesso di problemi nonché la ricerca delle relative soluzioni;
e) funzioni di sintesi e di direzione, che corrispondono ai due gradi superiori ed implicano la sintesi degli studi settoriali e generali realizzati dai subalterni, nonché la decisione sulle scelte da adottare a seconda della politica generale delle Comunità ed il conseguente orientamento dell'attività dell'unità amministrativa.
paragrafo 14
Ora, pur essendo innegabile che le funzioni di studio e di concetto richiedono capacità di sintesi e viceversa, non si può tuttavia contestare che, nei posti di livello più alto l'attitudine al comando, ai contatti ad altissimo livello ed alla sintesi ai fini della realizzazione della politica generale delle Comunità ha una importanza decisiva, la quale prevale di gran lunga sull'aspetto tecnico.
paragrafo 15
Comunque, va ribadito che il Kasel possiede tanto la suddetta attitudine al comando, ai contatti ed alla sintesi, quanto notevoli conoscenze tecniche, come si desume dai suoi titoli di studio e dalla sua esperienza professionale, mentre non risulta che il ricorrente possieda una preparazione specifica in fatto di bilancio e di pubblico impiego comunitario. L'APN non è pertanto andata oltre i limiti del suo potere discrezionale.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sul terzo mezzo
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che l'APN ha trasgredito l'art. 27 dello Statuto poiché ha riservato un posto ad un cittadino di uno Stato membro determinato, oppure ha agito conformandosi ad una decisione illegittima adottata dal Consiglio prima che avesse inizio la procedura d'assunzione. L'APN ha del pari commesso uno sviamento di potere nel riservare il posto, e nel nominarvi poi una determinata persona, ancor prima di iniziare la procedura.
paragrafo 2
Il Consiglio oppone che, all'epoca della nomina impugnata, i cittadini lussemburghesi non erano sufficientemente rappresentati nella categoria A presso il Consiglio, e sostiene che la cittadinanza può diventare un criterio preferenziale allo scopo di garantire l'equilibrio geografico in caso di equivalenza dei titoli dei candidati, come la Corte ha più volte affermato. In ogni caso, trattandosi nella fattispecie dell'equivalenza dei titoli dei candidati, si deve tener conto della discrezionalità di cui gode l'APN per quanto riguarda le esigenze del servizio e le qualità individuali dei dipendenti.
paragrafo 3
Per quanto riguarda lo sviamento di potere, la tesi del ricorrente non è confortata da indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, tali da dimostrare che la decisione è stata adottata per fini diversi dall'interesse del servizio, come stabilito dalla costante giurisprudenza della Corte.
paragrafo 4
Il ricorrente replica, sul primo punto, che la cittadinanza non poteva costituire un criterio preferenziale a favore di un candidato in possesso di titoli presumibilmente equivalenti a quelli degli altri, poiché, nella fattispecie, il Kasel non era candidato — né avrebbe potuto esserlo, dato che non era un dipendente — allo stadio della procedura di assunzione per il posto in questione ai sensi dell'art. 29, n. 1, dello Statuto. In ogni caso, non sussisteva l'equivalenza di titoli, poiché il Kasel non possiede alcuna preparazione specifica in fatto di bilancio e di Statuto. In realtà, allo stadio della procedura di promozione, la cittadinanza è servita non già come criterio preferenziale, bensì come criterio di esclusione di tutti i candidati, come si desume dalle lettere di rigetto delle candidature dei dipendenti non lussemburghesi.
paragrafo 5
Per quanto riguarda lo sviamento di potere, esso si concreta nel fatto che il posto in questione è stato riservato non solo ad un cittadino di un determinato Stato membro, bensì anche ad una persona determinata, ancor prima che la suddetta procedura avesse inizio. A sostegno di questa tesi, vi sono numerosi indizi, tutti concordanti e pertinenti:
paragrafo 6
la candidatura dei quattordici dipendenti A 3 non lussemburghesi è stata respinta, senza alcun esame delle loro attitudini, solo per motivi di cittadinanza;
la domanda dell'unico candidato lussemburghese è stata invece respinta per motivi riguardanti le sue cognizioni ed esperienze specifiche, mentre ora si sostiene che, per il posto in questione, le cognizioni ed esperienze specifiche non hanno nessuna importanza;
due dei dipendenti la cui candidatura è stata respinta sono stati, nello stesso periodo, promossi al grado A 2, il che dimostra che essi erano in possesso, in realtà, di tutti i titoli necessari per occupare un posto di questo grado; ciononostante, essi hanno ricevuto la stessa lettera «standard» di rigetto della loro candidatura inviata agli altri, il che dimostra che non vi è stato alcun esame concreto delle candidature;
l'APN non ha informato il personale delle altre istituzioni della vacanza del posto;
il Kasel non possiede assolutamente le qualifiche richieste dall'avviso di posto vacante, il che viene ammesso implicitamente dallo stesso convenuto;
il Consiglio, dichiarando nel controricorso che le candidature dei dipendenti A 3 erano state esaminate «per quanto necessario», ha ammesso che l'esame è stato effettuato soltanto «pro forma»;
il bollettino d'informazione dell' «Agence Europe» ha dato la notizia della nomina del Kasel prima ancora che la procedura di promozione si fosse conclusa e quando il Kasel non era ancora in grado di proporre la propria candidatura;
nella nota del 15 febbraio 1982, il segretario generale del Consiglio scriveva, cosa molto significativa, che «in futuro» non ci si sarebbe discostati dalla procedura prescritta per le nomine dei dipendenti di grado A 2;
dal verbale della sessione del Consiglio del 15 e 16 settembre 1980 risulta che, a seguito della nomina del nuovo segretario generale del Consiglio (un danese al posto occupato in precedenza da un lussemburghese), al rappresentante del Lussemburgo era stata promessa «una compensazione ... al più presto».
da un'intervista concessa ad un giornale dal rappresentante permanente del Lussemburgo presso le Comunità europee, sig. Dondelinger, si desume che la nomina del Kasel è stata decisa proprio nell'ambito della suddetta «compensazione»;
il colloquio con il segretario generale del Consiglio, chiesto ľ 8 luglio dai rappresentanti di venti dipendenti A 3 della segreteria generale onde perorare la nomina di un dipendente dell'istituzione, è stato concesso solo il 10 settembre, il giorno stesso in cui veniva annunciata la nomina del Kasel.
paragrafo 7
Nella controreplica il Consiglio ribatte che se effettivamente la cittadinanza fosse stata l'unico criterio di scelta per la nomina al posto in questione, il lussemburghese incluso tra i quindici candidati sarebbe stato nominato, il che non è avvenuto, poiché la sua candidatura è stata respinta a motivo dell'insufficienza delle sue capacità professionali. Del resto, le altre quattordici candidature sono state respinte non solo per motivi inerenti alla cittadinanza, ma anche in base alla valutazione delle attitudini e dei titoli dei candidati. Al riguardo, l'interpretazione delle lettere del 31 luglio 1981 sostenuta dal ricorrente è arbitraria e ingiustificata.
paragrafo 8
Inoltre, il Kasel possiede le cognizioni tecniche richieste per il posto in questione, mentre così non è per il ricorrente. Richiamandosi ancora una volta all'ampia discrezionalità di cui gode l'APN per quanto riguarda le qualità individuali dei dipendenti che essa nomina, salvi restando l'interesse del servizio e l'errore manifesto di valutazione, il Consiglio sostiene che basta paragonare tra loro i titoli e l'esperienza professionale del Kasel e del ricorrente per constatare che non è stato commesso errore manifesto di valutazione.
paragrafo 9
Per quanto riguarda la censura di sviamento di potere, gli indizi addotti dal ricorrente sono insufficienti e non pertinenti. In particolare, non può essere mosso al Consiglio alcun addebito di parzialità basandosi sulle delibere adottate il 15 e il 16 settembre 1980. La notizia pubblicata dall'«Agence Europe» rivela o un'indiscrezione o l'auspicio di taluni, ma non prova assolutamente lo sviamento di potere. Delle dichiarazioni del sig. Dondelinger alla stampa lussemburghese è responsabile unicamente il loro autore; esse devono essere in ogni caso valutate nel contesto della politica interna nel quale sono state fatte; in ogni caso, esse non provano che l'equilibrio geografico sia stato ristabilito omettendo di rispettare la condizione dell'«idoneità» della persona nominata. Infine, la nota del segretario generale 15 febbraio 1982 non implica assolutamente l'ammissione che uno sviamento sarebbe stato commesso nel nominare il Kasel.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sul quarto mezzo
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che la decisione di rigetto del suo reclamo è viziata da trasgressione dell'art. 25, 2° comma, dello Statuto, il quale stabilisce che qualsiasi decisione a carico deve essere motivata. Nella fattispecie, il rispondere ad un reclamo di una quindicina di pagine, motivato dettagliatamente sia in fatto che in diritto, solo con alcune righe apodittiche, e chiamare «approfondito» l'esame effettuato, è del tutto insufficiente. Una siffatta
paragrafo 2
motivazione impedisce, infatti, qualsiasi controllo giurisdizionale, mentre, secondo la costante giurisprudenza della Corte, lo scopo dell'obbligo di motivare è quello di consentire all'interessato di valutare se la decisione sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità e di consentire nel contempo il controllo giurisdizionale.
paragrafo 3
Il Co7isiglio oppone che 1ΆΡΝ non ha l'obbligo di ribattere punto per punto tutti gli argomenti contenuti nei reclami e che basta il richiamo al carattere discrezionale della decisione nonché all'ampia discrezionalità di cui gode l'autorità in questo campo, per ottemperare all'obbligo della motivazione. In ogni caso, la concisione della motivazione non ha impedito di esaminare in modo «approfondito» il reclamo del ricorrente.
paragrafo 4
Del resto, secondo la giurisprudenza della Corte, l'APN non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non promossi, poiché le considerazioni contenute nella motivazione potrebbero danneggiare i suddetti o perlomeno taluni di essi. La stessa cosa deve valere per le decisioni di rigetto dei reclami proposti contro una decisione di nomina.
paragrafo 5
Il ricorrente replica che, limitandosi a rispondere che la decisione adottata «si inserisce nell'ambito dell'ampio potere discrezionale e dell'ampia libertà di decisione di cui gode l'autorità in questo campo», il Consiglio ha semplicemente espresso un principio generale, senza alcun preciso nesso con il caso concreto, ed ha quindi omesso di motivare la propria decisione in quanto una siffatta risposta non permette di stabilire se il rigetto del reclamo sia fondato oppure inficiato da un vizio che consenta di contestarne la legittimità. Inoltre, la motivazione è obbligatoria per qualsiasi decisione relativa ad un reclamo; ciò si desume dall'art. 91, n. 3, dello Statuto, il quale fa decorrere nuovamente il termine per presentare il ricorso quando una decisione espressa di rigetto interviene dopo la decisione implicita, ma entro il termine del ricorso. La ratio di questa norma è che, dovendo essere la decisione espressa in ogni caso motivata, all'interessato viene concesso un nuovo termine per esaminare la suddetta motivazione e decidere, sulla base della stessa, se esperire o meno un'azione giurisdizionale.
paragrafo 6
Il Consiglio ribatte che, nella fattispecie, dalla motivazione seppur succinta della decisione di rigetto si desume chiaramente che l'APN, nel valutare discrezionalmente l'interesse del servizio, ha ritenuto che la nomina del Kasel fosse quella che rispondeva meglio alle suddette esigenze poiché si riferiva ad una persona idonea ad esercitare le mansioni in questione, e consentiva nel contempo di ristabilire un equilibrio geografico temporaneamente rotto.
SENTENZA › In fatto › IV — Le risposte ai quesiti della Corte
paragrafo 1
Il Consiglio ha risposto come segue ai quesiti sottopostigli dalla Corte:
paragrafo 2
a) La comunicazione al personale n. 83/81 nonché i relativi corrigendum sono stati trasmessi — come del resto qualsiasi comunicazione al personale relativa ai posti vacanti in seno al Consiglio — ai capi amministrazione delle altre istituzioni. Presumendo che i capi amministrazione abbiano interpretato siffatta trasmissione come un'implicita richiesta di affissione e, di conseguenza, abbiano effettivamente affisso l'avviso dei posti vacanti, la vacanza del posto è stata resa nota ai dipendenti delle altre istituzioni. Tuttavia, la pubblicazione dell'avviso di trasferimento interistituzionale non è avvenuta nel caso in esame. Al riguardo, occorre osservare che le pubblicazioni di avvisi di trasferimento interistituzionale provocano, in genere, nessuna o pochissime candidature da parte dei dipendenti delle altre istituzioni.
b) Il primo avviso di posti vacanti interessava solo i dipendenti di grado A 2. Pubblicando un corrigendum che consentiva ai dipendenti del grado A 3 di manifestare il loro interesse per il posto, l'Autorità che ha il potere di nomina si augurava del pari di poter esaminare le possibilità di occupare il posto tramite promozione. Del resto occorre osservare che, in effetti, nessun dipendente di grado A 2 ha manifestato il proprio interesse, mentre 17 dipendenti di grado A 3 hanno risposto all'avviso. In seguito appunto alla pubblicazione del suddetto corrigendum il termine per la presentazione delle domande ha dovuto essere prorogato.
e) Non esiste documentazione relativa all'esame comparato delle capacità professionali dei candidati. L'autorità si è attenuta ai principi stabiliti dalla Corte, soprattutto nella sentenza 11 maggio 1978, causa 34/77, Race. pag. 1112, secondo cui: tanto in fatto di assunzione quanto in fatto di dispensa dall'impiego dei dipendenti dei gradi A 1 e A 2, l'autorità gode di un ampio potere discrezionale, che presuppone un'ampia libertà di decisione, tanto in merito alle obiettive necessità del servizio, quanto in merito alla valutazione delle qualità individuali degli interessati e, al tempo stesso, all'esame scrupoloso degli elementi del caso specifico.
d) Di fronte al malcontento suscitato dalla nomina del Kasel, nella lettera 15 febbraio 1982 il segretario generale, per calmare e rassicurare tutti quanti, ha semplicemente voluto confermare il suo atteggiamento generale nonché il fatto che egli non si sarebbe discostato dalle norme vigenti in materia.
SENTENZA › In fatto › V — La fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 20 gennaio 1983, il ricorrente, con l'avv. Lebrun, e il Consiglio, rappresentato dagli avvocati Dalcq e Grossman, in qualità di agenti, hanno svolto osservazioni orali. All'udienza, l'avvocato del ricorrente ha depositato un nuovo documento e la Corte ha chiesto al Consiglio di produrre, al più presto, altri documenti e di precisare per iscritto quale sia stata la procedura seguita per la nomina in questione.
paragrafo 2
Il 1° febbraio 1983, il Consiglio ha ottemperato alle suddette richieste, producendo un fascicolo di documenti contenente, fra l'altro, una nota del segretario generale, nonché gli atti di candidatura inviati al segretario generale dal direttore del personale e dell'amministrazione. Tale fascicolo è stato del pari fatto pervenire al ricorrente, il quale, il 17 febbraio 1983, ha depositato una breve memoria su questi nuovi aspetti della causa.
paragrafo 3
L avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 10 marzo 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 10 marzo 1982, il sig. Bernhard Schloh, dipendente di grado A 3 del Consiglio delle Comunità europee, ha proposto un ricorso per l'annullamento: a) della decisione di rigetto della sua candidatura al posto di direttore del bilancio e dello Statuto (DGA, direzione III), notificatagli il 31 luglio 1981, b) della decisione 11 settembre 1981 con cui il sig. J. J. Kasel veniva nominato al suddetto posto; c) e della decisione di rigetto del suo reclamo 12 ottobre 1981, notificatagli con note del 19 dicembre 1981 e del 15 febbraio 1982.
punto 2
I dipendenti del Consiglio erano stati informati della vacanza del posto in questione, appena istituito, con comunicazione del direttore generale dell'amministrazione 17 giugno 1981 n. 83/71 F. Questa comunicazione veniva modificata con due «corrigendum», quello del 2 luglio 1981, n. 86/81 F, col quale la possibilità di presentare la propria candidatura veniva estesa al personale di grado A 3, e quello del 6 luglio 1981, n. 94/81, col quale il termine per presentare le candidature veniva prorogato dall'8 al 22 luglio 1981.
punto 3
Stando a quanto ha precisato il Consiglio in corso di causa, dette comunicazioni venivano trasmesse ai capi amministrazione delle altre istituzioni della Comunità, senza chiedere tuttavia che fossero portate a conoscenza dei dipendenti interessati. È comunque assodato che nella fattispecie non si è avuta la pubblicazione ufficiale dell'avviso di trasferimento interistituzionale.
punto 4
Il ricorrente, sedici altri dipendenti del Consiglio di grado A3 — tra cui un cittadino lussemburghese, certo Feipel — e il Kasel, agente temporaneo di grado A 3 presso la Commissione, presentavano la loro candidatura nel termine prescritto. Una candidatura veniva presentata fuori termine da un altro dipendente del Consiglio. Il segretario generale del Consiglio, in qualità di APN, respingeva tutte le candidature dei dipendenti del Consiglio con lettere del 31 luglio 1981.
punto 5
Le lettere inviate ai candidati non cittadini lussemburghesi erano identiche e, per giustificare il rigetto delle candidature, erano così motivate:
«Infatti, per occupare il suddetto posto, debbo tener conto non solo delle cognizioni e dell'esperienza professionale che tale posto di direzione richiede, ma anche della conservazione di un adeguato equilibrio geografico».
Per contro, nella lettera inviata al dipendente cittadino lussemburghese, sig. Feipel, la motivazione del rigetto era la seguente:
«Infatti, la scelta del candidato per questo posto è subordinata oltre che al rispetto di un equilibrio geografico adeguato, all'esistenza di cognizioni ed esperienze professionali specifiche, indispensabili per questo posto di direttore. Conoscendo lo svolgimento della sua carriera, ritengo che le sue cognizioni e le sue esperienze specifiche non corrispondano alle mansioni del posto di direzione summenzionato».
punto 6
Alla candidatura del Feipel era allegata una «nota esplicativa» che faceva carico al Consiglio di aver riservato il posto appena istituito ad un dipendente lussemburghese di cui si conosceva già il nome. Questa critica era così formulata:
«Alla stessa stregua dei miei colleghi di grado A 3, presento la mia candidatura senza farmi illusioni e con l'unico scopo che non mi si possa dire più tardi: data la mancanza di candidature di dipendenti della segreteria generale, abbiamo dovuto ricorrere a qualcuno proveniente dall'esterno.
So perfettamente, infatti, come tutti i miei colleghi di grado A 3, che il posto A 2 dichiarato ”vacante”, con il summenzionato avviso verrà occupato, mediante ”parachutage”, da un dipendente lussemburghese. Se ne conoscono il nome, il curriculum vitae, nonché l'attuale occupazione. Non intendo discutere sulla sua età, né sulle sue qualità in generale, ma soltanto constatare una cosa: nel corso della sua breve carriera, non si è mai occupato di problemi di bilancio!».
punto 7
Tre giorni prima che le lettere di rigetto delle candidature dei dipendenti fossero inviate, il bollettino dell'«Agence Europe» del 27-28 luglio pubblicava la notizia seguente:
«Il vicecapo di gabinetto, sig. J. J. Kasel, lascerà inoltre gli uffici della Commissione a settembre per diventare direttore presso la segreteria del Consiglio».
punto 8
Infatti, con decisione 11 settembre 1981, n. 817, adottata ai sensi dell'art. 29, n. 2, dello Statuto del personale, 1ΆΡΝ nominava al posto vacante J. J. Kasel, cittadino lussemburghese, trentacinquenne, il quale dal 6 gennaio 1981 era in servizio presso la Commissione in qualità di agente temporaneo, con il grado A3 e con le mansioni di vicecapo di gabinetto del presidente della Commissione. Nel corso della fase orale è emerso che il 13 luglio 1981 il Kasel aveva presentato la propria candidatura, recante la data del 9 luglio. Questa candidatura era stata presentata sotto forma di lettera, indirizzata direttamente al segretario generale.
punto 9
In seguito al rigetto delle loro candidature ed alla nomina del Kasel, il 15 ottobre 1981 il ricorrente ed altri undici dipendenti proponevano reclami individuali ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. In particolare, nel reclamo il ricorrente rilevava che la nomina del Kasel era la conseguenza di accordi politici «di compensazione» presi in occasione della 655 a sessione del Consiglio del 15 e 16 settembre 1980, in occasione del ritiro in pensione del segretario generale, cittadino lussemburghese. I reclami venivano respinti con decisioni uniformi dell'APN in data 18 dicembre 1981, formulati come segue:
«Il suo reclamo del 15 ottobre 1981 è stato oggetto della mia particolare attenzione. Dopo un esame approfondito, non ritengo di poter modificare la decisione da me adottata. Questa si inserisce nell'ambito dell'ampio potere discrezionale e dell'ampia libertà di decisione di cui gode l'autorità in questo campo. La procedura adottata è oltretutto identica a quella seguita per la maggior parte delle nomine nei gradi A 1 e A 2 in seno al Consiglio».
punto 10
Secondo il ricorrente, queste lettere provocavano vivaci proteste, soprattutto per quanto riguarda l'ultima frase, che non corrisponderebbe alla realtà, in quanto la copertura dei posti A 2 mediante promozione o assunzione interna costituisce la regola presso la segreteria generale del Consiglio. In queste circostanze aveva luogo, il 5 febbraio 1982, un colloquio fra 1'APN ed i dipendenti interessati; il 15 febbraio il segretario generale inviava agli interessati una nota contenente, fra l'altro, le seguenti espressioni:
«... mi pregio comunicarle che l'ultima frase contenuta nella nota summenzionata costituiva solo un commento alla decisione espressa nella prima frase, e di conseguenza essa non fa parte della suddetta in senso stretto. Può quindi considerarla priva di oggetto.
Per il futuro posso assicurarle, come ho già fatto nella nota del 5 febbraio scorso, che nel corso del mio mandato di segretario generale, non intendo assolutamente discostarmi dalle procedure da seguire per le nomine dei dipendenti al grado A 2».
punto 11
Infine, per quanto riguarda lo svolgimento della procedura di assunzione sulla base dell'avviso di posto vacante summenzionato, occorre ricordare che, con nota 31 gennaio 1983, il Consiglio ha prodotto, a richiesta della Corte, il fascicolo delle candidature con una nota — della stessa data — del segretario generale formulata come segue :
«The candidatures of the 17 internal candidates who had applied within the fixed timelimit were examined at a meeting ori 15 July 1981 in which participated — besides me — the Director General for Administration, the Director responsible for staff matters and the Head of the Private Office.
A similar examination of an internal candidate who had applied after the fixed timelimit took place on 24 July 1981.
On the basis of the above mentioned comparative examinations I decided that none of the candidates should be appointed.
After this date no further candidatures for the post in question was received.
My decision was communicated in writing to the Director General for Administration on 24 July 1981».
punto 12
Sono queste le circostanze in cui lo Schloh ha proposto il ricorso, a sostegno del quale deduce i seguenti mezzi:
1. Il Consiglio, non avendo informato il personale delle altre istituzioni comunitarie della vacanza del posto in questione, ha trasgredito gli artt. 29, n. 1, lett. c) e 4, n. 3, dello Statuto.
2. Il Consiglio ha del pari trasgredito l'art. 29, n. 2, dello Statuto, in quanto è stata nominata una persona estranea alle istituzioni comunitarie, benché non possedesse i requisiti necessari per il posto da coprire o, perlomeno, fosse meno meritevole dei candidati «interni».
3. Il Consiglio ha inoltre trasgredito l'art. 27 dello Statuto in quanto il posto è stato riservato ad un cittadino di uno Stato membro determinato; lΆΡΝ ha del pari commesso uno sviamento di potere in quanto il posto è stato riservato ad una persona determinata ancor prima che avesse inizio la procedura di nomina.
4. Il Consiglio ha infine trasgredito l'art. 25, 2° comma, dello Statuto, in quanto la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente non è sufficientemente motivata.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità del primo mezzo
punto 13
Il Consiglio ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità per quanto riguarda il primo mezzo, sostenendo che il ricorrente non ha interesse a dolersi del fatto che la vacanza del posto in questione non sia stata comunicata al personale delle istituzioni comunitarie diverse dal Consiglio, trattandosi di un'omissione che non lo danneggia.
punto 14
L'eccezione va accolta. Anche se — come osserva il ricorrente — il dovere delle istituzioni di osservare le disposizioni relative all'assunzione corrisponde ad un interesse generale, il ricorrente non è legittimato ad agire nell'interesse della legge o delle istituzioni e può far valere, a sostegno di un ricorso per l'annullamento di una nomina, solo le censure personali. Il mezzo va quindi dichiarato irricevibile.
SENTENZA › In diritto › Sugli altri mezzi
punto 15
Con il secondo mezzo, il ricorrente sostiene che il ricorso alla procedura eccezionale di cui all'art. 29, n. 2, dello Statuto per le nomine ai gradi A 2 e A 1 implica che la persona nominata al termine di una procedura diversa dal -concorso ed estranea alle istituzioni comunitarie possegga titoli perlomeno pari a quelli dei dipendenti in servizio promuovibili al posto di cui trattasi. Il Consiglio non avrebbe osservato queste norme, poiché la persona nominata era «estranea» — in quanto priva della qualità di dipendente — e non possedeva i requisiti prescritti, stabiliti dall'avviso di posto vacante ed ammessi implicitamente dall'APN nelle lettere di rigetto delle candidature «interne». L'inidoneità del Kasel si desumerebbe dal suo «curriculum vitae», pubblicato dall'amministrazione del Consiglio.
punto 16
Col terzo mezzo, che è strettamente connesso al secondo, il ricorrente denuncia in primo luogo la trasgressione dell'art. 27 dello Statuto, soprattutto dell'ultimo comma, in quanto l'APN ha riservato in anticipo il posto vacante ad un cittadino di uno Stato membro determinato, vale a dire il Lussemburgo. Infatti, il posto appena istituito sarebbe stato riservato al Kasel nell'ambito della «compensazione» promessa al rappresentante del Granducato durante la sessione del Consiglio del 15 e del 16 settembre 1980. Ora, se è vero che, a norma del 1o comma dell'art. 27 dello Statuto, l'assunzione dei dipendenti deve mirare anche a garantire una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri, e che in tal senso l'intento di «compensare» il Lussemburgo per la perdita di un posto di direttore in seno alla segreteria del Consiglio potrebbe essere giustificato, resta tuttavia il fatto che l'art. 27, ultimo comma, dispone che nessun posto dev'essere riservato ai cittadini di uno Stato membro determinato. Nella fattispecie, l'APN avrebbe riservato il posto appena istituito ad un cittadino lussemburghese, e ciò ancor prima che fosse dato inizio alla procedura per occupare il posto stesso. Inoltre, il ricorrente sostiene, per quanto riguarda il 1° comma dell'art. 27 dello Statuto, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il criterio geografico può costituire un criterio preferenziale solo nel caso che i candidati abbiano meriti molto simili. Non sarebbe questo il caso nostro, poiché
i meriti del Kasel sarebbero inferiori a quelli dei candidati «interni», ed inoltre, dato che la procedura per coprire il posto in questione è stata avviata ai sensi dell'art. 29, n. 1, dello Statuto, il Kasel, non essendo dipendente, non avrebbe ancora potuto, m quello stadio, presentarsi come candidato.
punto 17
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che lΆΡΝ ha non solo riservato il posto vacante ad un cittadino lussemburghese, ma ha destinato il posto, ancor prima che fosse dato inizio alla procedura per occuparlo, ad una persona determinata — cioè al Kasel — indipendentemente dall'esame delle sue attitudini e dei suoi titoli. Così facendo, 1ΆΡΝ avrebbe commesso uno sviamento di potere. A sostegno della propria tesi, il ricorrente adduce un complesso di indizi, secondo lui tutti concordanti e pertinenti, che fornirebbero la prova dell'asserita illegittimità.
punto 18
II Consiglio oppone, in primo luogo, che il Kasel, lungi dall'essere sprovvisto dei requisiti prescritti per coprire il posto in questione, ha invece un'idoneità specifica ad occuparlo per i suoi titoli accademici nonché per l'esperienza acquisita nei posti in precedenza occupati. Inoltre, esso sostiene che, al momento della nomina, il Kasel era da diversi mesi agente temporaneo della Commissione di grado A 3, e non lo si potrebbe quindi considerare un candidato «estraneo» alle istituzioni comunitarie.
punto 19
II Consiglio sostiene, in secondo luogo, che una nomina al grado A 2 effettuata, come nella fattispecie, ai sensi dell'art. 29, n. 2, dello Statuto, non esige capacità tecniche particolari, bensì «l'attitudine al comando, alla sintesi ed ai contatti ad altissimo livello». Il Consiglio fa valere inoltre l'ampio potere discrezionale di cui gode l'APN per quanto riguarda le esigenze del servizio nonché le capacità ed attitudini dei dipendenti da nominare, soprattutto per l'assunzione dei dipendenti di grado A 1 e A 2.
punto 20
Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'ultimo comma dell'art. 27 dello Statuto, il Consiglio assume che, all'epoca della nomina, i cittadini lussemburghesi non erano sufficientemente rappresentati nella categoria A in seno al Consiglio e che, di conseguenza, non gli si può muovere alcun addebito di parzialità, poiché la sua decisione di nominare il Kasel ha tenuto conto delle delibere adottate il 15 e 16 settembre 1980, nella 655a sessione del Consiglio. A tale proposito, il Consiglio richiama la giurisprudenza della Corte sul peso preponderante che può avere la cittadinanza onde garantire l'equilibrio geografico in caso di equivalenza dei titoli dei candidati, e, dopo aver ribadito che il Kasel possedeva tutti i prescritti requisiti, deduce che spetta all'APN, e solo ad essa, valutare tale equivalenza. All'uopo, il Consiglio sostiene che le sopra citate lettere di rigetto delle candidature dei dipendenti dell'istituzione non menzionavano solo il criterio dell'equilibrio geografico, ma si riferivano anche alle cognizioni ed esperienze professionali dei candidati e, per di più, la presa in considerazione del primo fattore era subordinata al secondo. Infine, il Consiglio osserva che il rigetto anche della candidatura di un dipendente A 3 del Consiglio, cittadino lussemburghese, dimostra l'inconsistenza della tesi del ricorrente. In realtà, secondo il Consiglio, tutte le candidature «interne» sono state respinte a causa dell'insufficienza dei meriti dei candidati.
punto 21
Per quanto riguarda la censura di sviamento di potere il Consiglio, dopo aver esaminato nei particolari gli indizi addotti dal ricorrente, sostiene che questi non sono né pertinenti, né sufficienti, e si richiama all'ampio potere discrezionale di cui dispone l'APN in questo campo.
punto 22
Prima di esaminare gli argomenti svolti dalle parti occorre, in primo luogo, stabilire la natura giuridica del procedimento di assunzione scelto nella fattispecie dal Consiglio per coprire il posto vacante di direttore del bilancio e dello Statuto (grado A 2).
punto 23
L'art. 29, n. 1, dello Statuto, stabilisce che per provvedere ai posti vacanti di un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, dopo aver esaminato: a) le possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione, b) le possibilità di organizzare concorsi interni nell'ambito dell'istituzione, e) le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee, bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. Il n. 2 del suddetto articolo stabilisce che per l'assunzione di dipendenti di grado A 1 e A 2 nonché, in casi eccezionali, per posti che richiedano una speciale competenza, l'autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso.
punto 24
II ricorrente sostiene che nella fattispecie, la procedura di assunzione si basa, nella prima fase, vale a d.re quella della promozione dei dipendenti interni, sul n. 1, lett. a), dell'art. 29, e, nella seconda fase, vale a dire quella dell'assunzione per concorso, sul n. 2 dello stesso articolo. Il Consiglio assume invece che la procedura adottata, essendo basata sul n. 2 dell'art 29 dello Statuto, è diversa da quella prevista dal n. 1 dello stesso articolo, in quanto il Consiglio, per il posto in questione, «ha voluto spingersi oltre, verso le altre istituzioni».
punto 25
Per valutare la procedura di assunzione adottata dall'APN per il posto in questione, è opportuno esminare l'avviso di posto vacante del 18 giugno 1981. Tale avviso, la cui validità non viene contestata dal ricorrente ed al quale tutti i candidati hanno fatto riferimento nella loro candidatura, costituisce I atto che, basandosi sul n. 2 dell'art. 29 dello Statuto, disciplina complessivamente la procedura di assunzione, senza distinguere fra candidati interni e candidati delle altre istituzioni. Questa procedura, essendo accessibile ad una pluralita di candidati, implica un esame comparativo preliminare dei vari candidati, secondo le modalità precisate nell'avviso di posto vacante ed i principi stabiliti dall'art. 27 dello Statuto.
punto 26
Questo articolo, in relazione all'art. 7 dello Statuto, stabilisce che per l'assunzione, la promozione e l'assegnazione dei propri dipendenti, ciascuna istituzione comunitaria deve, da un lato, aver riguardo all'interesse del servizio prescindendo da considerazioni di cittadinanza e, d'altro canto procedere alle assunzioni secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità. L'istituzione concilia questi imperativi, come la Corte haaffermato in particolare nella sentenza 6 maggio 1969 (Re.narz causa 17/68, Racc. 1969, pag. 61), quando, a parità di titoli tra i vari candidati, si vale come criterio preferenziale della cittadinanza, onde conservare o ristabilire l'equilibrio geografico; tuttavia, in qualunque altro caso, l'esigenza di ovviare ad uno squilibrio geografico deve cedere il passo dinanzi agli imperativi dell'interesse del servizio e della presa in considerazione dei meriti personali dei candidati. Nella fattispecie, l'APN poteva quindi legittimamente valersi della cittadinanza come criterio preferenziale a condizione, tuttavia, di stabilire previamente e mediante scrutinio comparativo, l'equivalenza dei titoli dei candidati.
punto 27
Per accertare se detta condizione sia stata soddisfatta, la Corte ha chiesto al Consiglio di produrre i documenti relativi allo scrutinio per merito comparato dei candidati. Poiché il Consiglio ha risposto che tali documenti non esistevano, la Corte gli ha chiesto di rendere nota la data dello scrutinio comparativo dei candidati e qualunque altro elemento atto a determinare il modo in cui si è svolta la procedura di assunzione. Il 31 gennaio 1983, il Consiglio ha fatto pervenire alla Corte le risposte ed ι documenti richiesti, fra cui la sopra ricordata nota 31 gennaio 1983 del suo Segretario generale.
punto 28
Alla luce di quanto si è detto sopra, occorre esaminare anzitutto il mezzo relativo alla trasgressione dell'ultimo comma dell'art. 17 dello Statuto, secondo cui nessun posto dev'essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.
punto 29
I fatti essenziali da prendere in considerazione per valutare questo mezzo riguardano in primo luogo il nesso tra la decisione del Consiglio del 15 e 16 settembre 1980 e la nomina del Kasel al posto in questione.
punto 30
Questo nesso scaturisce dai dibattiti avvenuti in seno al Consiglio, durante la 655a sessione, per designare il nuovo segretario generale, cittadino danese, in seguito al pensionamento del segretario generale uscente, cittadino lussemburghese. Dal verbale della suddetta sessione risulta che il Consiglio, dopo aver constatato che la cittadinanza del nuovo segretario generale «non deve pregiudicare la presenza lussemburghese in seno alla segreteria generale del Consiglio», ammette che la nomina del nuovo segretario generale ha provocato un ulteriore squilibrio regionale nella ripartizione degli altri funzionari della segreteria generale, squilibrio che, pur rispettando i meriti, «va compensato, per quanto possibile, nell'immediato futuro». La concomitanza di talune circostanze, quali la creazione di un nuovo posto di categoria A 2, la sollecitudine dimostrata dall'APN per coprire il posto il più presto possibile e la connessione ammessa dallo stesso Consiglio, fra le decisioni adottate durante la 655 sessione e la nomina del Kasel, costituisce un indizio da prendere in considerazione nel valutare il mezzo dedotto dal ricorrente.
punto 31
Un altro indizio dell'importanza avuta dalla decisione del Consiglio per la nomina del Kasel si desume dalla lettera 31 luglio 1981 del segretario generale, indirizzata al slg. Feipel per respingerne la candidatura. Infatti, in questa lettera non vi è traccia di risposta alla specifica censura contenuta nella nota allegata ali atto di candidatura del Feipel, con cui si fa carico al Consiglio di essersi impegnato ad occupare il posto A 2 dichiarato vacante «paracadutandovi un dipendente lussemburghese» di cui si conoscevano il nome il curriculum vitae e l'attuale occupazione.
punto 32
Nel reclamo del 15 ottobre 1981 al segretario generale del Consiglio, allegato al ricorso, il ricorrente ha sostenuto che, in occasione della 655a sessione del Consiglio, il ministro degli affari esteri del Lussemburgo aveva chiesto ed ottenuto che vi fosse un «dipendente lussemburghese di grado A 2» ed aveva «chiaramente fatto sapere che era da escludere la promozione del dipendente lussemburghese A 3, già in servizio presso la segreteria generale del Consiglio, ma che si sarebbe inviato un lussemburghese proveniente dall esterno (metodo cosiddetto del ”parachutage”)». Di conseguenza, il ricorrente sostiene «di avere il diritto di presumere che il Governo dello Stato membro interessato e l'autorità che ha il potere di nomina avessero concordato a priori la nomina di una determinata persona ad un posto, ancor prima che 1 autorità che ha il potere di nomina desse inizio alla procedura d'assun-zione; questa deve quindi considerarsi illegittima». L'APN ha respinto detto reclamo senza ribattere alle specifiche censure riguardanti il fatto di aver riservato il posto A 2 appena istituito ad un cittadino di uno Stato determinato.
punto 33
Gli indizi della particolare incidenza che ha avuto la candidatura del Kasel vengono confermati dalle irregolarità inficianti la procedura di assunzione seguita dal segretario generale, che egli ha descritto nella summenzionata nota del 31 gennaio 1983.
punto 34
Da questa nota si desume che le candidature dei diciassette candidati interni che avevano presentato le loro domande nel termine stabilito dall avviso di posto vacante sono state esaminate in occasione di una riunione, svoltasi il 15 luglio 1981, alla quale hanno partecipato — oltre al segretario generale — il direttore generale dell'amministrazione, il direttore del personale e il capo di gabinetto. Inoltre, il segretario generale dichiara che «un analogo esame» si e svolto il 24 luglio 1981 per il concorrente interno (in questo caso trattavasi della candidatura del sig. Sacchettini) candidatosi dopo la «scadenza del termine», e che, «in esito agli scrutini comparativi summenzionati», egli aveva, deciso «che nessuno dei candidati doveva essere nominato al posto». 11 24 luglio 1981, il segretario generale prendeva in esame la candidatura del Kasel e, il giorno stesso, comunicava per iscritto al direttore generale dell'amministrazione la propria decisione di scegliere questo candidato per il posto in questione.
punto 35
Va rilevato che la procedura sopra descritta induce ad escludere che vi sia stato uno scrutinio comparativo delle varie candidature ritualmente presentate Infatti, lo stesso segretario generale dichiara di aver adottato la decisione di respingere le candidature interne in esito a «scrutini comparativi» effettuati solo nei confronti dei dipendenti del Consiglio. In particolare, i due «scrutini comparativi» citati nella nota riguardano, il primo, del 15 luglio 1981, le candidature inoltrate entro il termine stabilito dall'avviso di posto vacante, ed il secondo, del 24 luglio 1981, la candidatura del Sacchettini, anch'egli dipendente del Consiglio, il quale tuttavia aveva presentato la sua domanda fuori termine. Ora, in forza dell'avviso di posto vacante e della disciplina in materia di concorso, l'APN è tenuta a non esaminare le candidature pervenute fuori termine, cosicché l'esame della candidatura del Sacchettini non poteva produrre — com'è effettivamente avvenuto — alcun effetto pratico ai fini dello scrutinio, già effettuato il 15 luglio, delle candidature interne presentate ritualmente. Ne consegue che l'unico fondamento della decisione di respingere le candidature interne consiste nell'esame, effettuato prima della scadenza del termine per presentare le candidature, vale a dire il 15 luglio 1981, dal segretario generale alla presenza del direttore generale dell amministrazione, del direttore del personale e del capo di gabinetto. Poiché la candidatura del Kasel è stata esaminata a parte, il 24 luglio 1981, ne consegue che non vi è stato scrutinio comparativo di tutti i candidati al posto di cui è causa.
punto 36
Infine, occorre osservare che la procedura di assunzione sopra descritta non corrisponde a quella della motivazione contenuta nella lettera 31 luglio 1981 con cui veniva respinta la candidatura del ricorrente. Poiché la motivazione del suddetto rigetto si basa essenzialmente sul criterio dell'equilibrio geografico, ciò implica che l'APN avrebbe dovuto giudicare i titoli dei candidati interni equivalenti a quelli del candidato esterno che è stato prescelto. Ora al segretario generale non è stato possibile stabilire l'esistenza di siffatta equivaenza in quanto, nella fattispecie, non vi è stato scrutinio comparativo di tutte le candidature. Il richiamo al criterio dell'equilibrio geografico, fatto dal segretario generale nella lettera di rigetto della candidatura del ricorrente costituisce quindi un ulteriore elemento a favore del mezzo in esame.
punto 37
Tenuto conto del complesso delle circostanze e delle considerazioni di cui sopra, non si può fare a meno di constatare che l'incidenza della candidatura del Kasel, a causa della sua cittadinanza lussemburghese, va oltre i limiti entro cui l'art. 27 dello Statuto giustifica l'applicazione del criterio dell'equilibrio geografico e che in realtà il posto, appena istituito, è stato riservato ad un cittadino di uno Stato determinato per soddisfare le esigenze di compensazione da effettuare «nell'immediato futuro», esigenze contemplate dalle decisioni del Consiglio 15 e 16 settembre 1981, le quali del resto menzionano nel contempo 1 esigenza che si tenga conto dei titoli necessari.
punto 38
Si deve quindi constatare che l'APN del Consiglio, riservando il posto in questione ad un cittadino di un determinato Stato membro, ha trasgredito 1 art. 27, ultimo comma, dello Statuto.
punto 39
Di conseguenza, non occorre esaminare gli altri mezzi dedotti dal ricorrente contro le decisioni impugnate.
punto 40
La decisione del segretario generale del Consiglio con cui il sig Ju J. Kasel è stato nominato al posto di direttore del bilancio e dello Statuto (DG A, direzione III), decisione notificata all'interessato I'11 settembre 1981, deve quindi essere annullata; di conseguenza, vanno altresì annullate le decisioni del segretario generale con cui sono stati respinti la candidatura del corrente ed reclamo da lui proposto il 12 ottobre 1981, notificategli π 31 luglio 1981 e, rispettivamente, il 18 dicembre 1981.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 41
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il convenuto è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1° È annullata la decisione del segretario generale del Consiglio con cui il sig. J. J. Kasel è stato nominato al posto di direttore del bilancio e dello Statuto (DG A, direzione III), decisione notificata all'interessato I'11 settembre 1981.
2° Sono annullate le decisioni del segretario generale con cui sono stati respinti la candidatura e, rispettivamente, il reclamo del ricorrente decisioni notificategli il 31 luglio e U 18 dicembre 1981.
3° Il Consiglio è condannato alle spese.
Firme
O'Keeffe
Bosco
Koopmans
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 30 giugno 1983.
Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto
Il presidente della Prima Sezione
A. O'Keeffe