Sez. 1, Sentenza n. 92 del 08/01/1999 (Rv. 522063 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE | Attività professionale di avvocato - Difesa di un'impresa in numerosi giudizi civili - Parasubordinazione - Configurabilità - Presupposti - Continuità e coordinamento delle prestazioni - Necessità - Estremi - Conseguenze in materia di applicabilità della disciplina dei crediti di lavoro relativamente ad interessi e rivalutazione - Fattispecie relativa a prestazioni a favore di impresa di assicurazioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
Per accertare se, in caso di conferimento ad un avvocato da parte di una impresa (nella specie, di una compagnia di assicurazioni) di successivi incarichi di difesa in giudizi civili, sia configurabile l'ipotesi della collaborazione continuativa, coordinata e prevalentemente personale a norma dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - la quale comporta l'applicabilità della disciplina sostanziale dell'art. 429 del medesimo codice in materia di interessi e rivalutazione del credito - il giudice del merito deve verificare, in relazione al numero delle cause trattate in un determinato periodo, se sussiste il requisito della continuità della prestazione e di quello della coordinazione, nel senso di un collegamento dell'attività professionale con il raggiungimento delle finalità dell'impresa, tramite un certo grado di ingerenza da parte di quest'ultima, anche se di una rilevante incisività solo nel limitato ambito dei risultati da conseguire.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)