Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 56 del 1990
Massime (1)
Massima n. 15011
- Reati tributari
- IVA
- Omessa o ritardata presentazione della dichiarazione
- Sanzioni
- Equiparazione
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione già dichiarata più volte manifestamente inammissibile (in quanto coinvolge l'esigenza di una graduazione di sanzioni, sicuramente auspicabile ma di competenza esclusiva del legislatore). - S. nn. 82, 83 e 84/1989, e da ultimo O. n. 524/1989.
Norme impugnate
- art. 1, comma 1, legge 7 agosto 1982, n. 516
- d.l. 10 luglio 1982, n. 429
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Salvini Mario, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Salvini Mario è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, nella parte in cui equipara, sotto il profilo sanzionatorio, la omessa presentazione della dichiarazione IVA con la ritardata presentazione della dichiarazione medesima, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che identica questione è stata più volte dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte (cfr., da ultimo, ordinanza n. 524 del 1989);
che pertanto, non ravvisandosi validi motivi o nuovi argomenti tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, medesima pronuncia si impone nella fattispecie;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze