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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 (Rv. 655413 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Vizio motivazionale - Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nuovo testo - Riferimento a questioni o argomentazioni - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655413-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo. (Nella specie, il professionista aveva impugnato l'esclusione dalla prededuzione del proprio credito professionale deducendo l'omessa valutazione degli effetti che sarebbero conseguiti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da lui predisposte per la società poi fallita).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)