Sez. 5 - , Ordinanza n. 9513 del 18/04/2018 (Rv. 647713 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Reddito da plusvalenza - Accertamento - Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 - Norma interpretativa - Retroattività - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di imposte sui redditi, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che esclude l'accertamento induttivo della plusvalenza ricavata dalla cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, è una norma interpretativa e, come tale, retroattiva, in ragione del chiaro intento del legislatore, desumibile, peraltro, dal comma 4 del detto articolo che contempla una disciplina transitoria solo per le disposizioni di cui al comma 1, senza nulla statuire per quelle contenute nei commi 2 e 3.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)