diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8803 del 28/06/1984 Ud. (dep. 18/10/1984) Rv. 166194 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - RAPPORTO DI IMMEDIATEZZA PER IL FURTO E LA VIOLENZA O MINACCIA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166194-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - RAPPORTO DI IMMEDIATEZZA PER IL FURTO E LA VIOLENZA O MINACCIA - NOZIONE.*

Il rapporto cronologico fra le condotte che assumono Rilevanza nella rapina impropria va inteso non in termini di contestualità ma di immediatezza, nel senso che le due azioni (furto e violenza o minaccia), pur distinte, devono prospettarsi come un'Azione unitaria posta in essere al fine di impedire al derubato di tornare in possesso dell'oggetto o di assicurare l'impunità al reo cosicché l'elemento della immediatezza, richiamato dal secondo comma dell'art. 628 cod. pen. deve essere riferito alla nozione di quasi flagranza (cod. proc. pen. art. 237), cioè ad un intervallo di tempo tale da non rompere il nesso di contestualità dell'Azione complessiva. (V mass n 149829; (V mass n 147478).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)