Sez. 2, Sentenza n. 4852 del 21/02/1984 Ud. (dep. 24/05/1984) Rv. 164371 - 01
PROVA PENALE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - PROCESSO INDIZIARIO - FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO - SIGNIFICATO UNIVOCO DEGLI INDIZI - NECESSITÀ - CHIARA RIPRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO LOGICO SEGUITO - NECESSITÀ.*
PROVA PENALE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - PROCESSO INDIZIARIO - FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO - SIGNIFICATO UNIVOCO DEGLI INDIZI - NECESSITÀ - CHIARA RIPRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO LOGICO SEGUITO - NECESSITÀ.*
Nel processo indiziario gli indizi debbono portare a un convincimento che non deve essere contrastato da alcun ragionevole dubbio. Essi pertanto debbono essere dotati di significato univoco, convergenti in un'unica direzione, collegati fra loro e suscettibili di una sola interpretazione. Una volta stabilita la certezza dell'indizio nel senso della sua materiale esistenza, la sua efficacia probatoria deve essere affermata o negata in base ad elementi obiettivamente accertati e non già attraverso congetture. Nè basta enunciare i vari elementi di fatto posti a base del giudizio, ma si deve riprodurre chiaramente il procedimento logico dei diversi sillogismi probatori, coordinandoli in modo che il giudizio conclusivo costituisca una sintesi completa di tutti gli elementi indizianti e si presenti come la logica e naturale conseguenza delle premesse.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 308
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)