Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (quinta sezione) del 5 maggio 1988, cause riunite 144/87 e 145/87
Epigrafe
Sentenza della Corte (quinta sezione)
5 maggio 1988
Nelle cause riunite 144 e 145/87,
aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra
Harry Berg
e
Ivo Martin Besselsen (causa 144/87),
e fra
Johannes Theodoras Maria Busschers
e
Ivo Martin Besselsen (causa 145/87),
domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 1, n. 1, e 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),
LA CORTE (quinta sezione),
composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, U. Everling, Y. Galmot, R. Joliét e F. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore
viste le osservazioni presentate:
per i sigg. Harry Berg e Johannes Theodoras Maria Bussschers dall'aw. A. H. P. M. van Tielraden,
per il sig. Ivo Martin Besselsen dall'aw. E. Grabandt,
per il governo olandese dal sig. E. F. Jacobs,
per il governo britannico dal sig. H. R. L. Purse,
per il governo portoghese dal sig. Luís Inez Fernandes e dalla sig.ra Lénia Maria de Seabra Real,
per la Commissione delle Comunità europee dal sig. H. Lima e dall'aw. F. Herbert,
vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 9 febbraio 1988,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dello stesso giorno,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con sentenze 1° maggio 1987, pervenute in cancelleria l'11 maggio seguente, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali, identiche fra loro, vertenti sull'interpretazione degli artt. 1, n. 1, e 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di due giudizi instaurati dal sig. Harry Berg (causa 144/87) e dal sig. Johannes Theodorus Maria Busseners (causa 145/87), nei confronti del sig. Ivo Martin Besselsen, loro ex datore di lavoro, il quale gestiva un bar-discoteca denominato Besi Mill.
punto 3
Il 15 febbraio 1983 la gestione del locale veniva assunta dalla Summerland BV, società in nome collettivo appartenente ai sigg. Manshanden e Tweehuijzen, in base a un contratto di locazione-vendita ai sensi dell'art. 1576, lett. h), del codice civile olandese; ai termini di questo articolo, « la locazione-vendita è la vendita a rate in cui le parti convengono che il semplice trasferimento del bene venduto non ne rende proprietario l'acquirente ». Il Berg e il Busschers continuavano a lavorare nel locale dopo il trasferimento. Con sentenza 25 novembre 1985 il Kantonrechter di Harderwijk, su domanda del Besselsen, dichiarava risolto il contratto di locazione-vendita per inadempimento dei compratori e disponeva la restituzione del locale al Besselsen.
punto 4
Col ricorso in cassazione proposto dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi il Berg e il Busschers mirano in sostanza a far condannare il Besselsen a versare loro gli arretrati di stipendio relativi al periodo durante il quale il locale era gestito dai sigg. Manshanden e Tweehuijzen. Essi deducono in particolare che senza il consenso dei lavoratori interessati il trasferimento di un'impresa non può avere l'effetto di far venir meno la responsabilità del cedente per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro.
punto 5
Lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
« 1)
a) Se l'art. 3, n. 1, della precitata direttiva vada interpretato nel senso che — purché non diversamente disposto nella direttiva o dagli Stati membri — il cedente, dopo il trasferimento, non è più responsabile dell'adempimento delle obbligazioni risultanti dal contratto di lavoro;
b) In caso di soluzione affermativa, se la precitata disposizione vada interpretata nel senso che è necessario il consenso del lavoratore perché si realizzi detto effetto giuridico, e cioè che il cedente non è più responsabile;
c) In caso di soluzione negativa, se detta disposizione vada interpretata nel senso che il suddetto effetto giuridico non si realizza in caso di opposizione del lavoratore, con la conseguenza che quest'ultimo resta dipendente del cedente.
2)
a) Se un contratto di locazione-vendita come sopra descritto (...) comporti un trasferimento di impresa ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva;
b) Se la risoluzione di un contratto di locazione-vendita come sopra descritto (...) comporti un trasferimento nel senso sopra specificato, con la conseguenza che gli obblighi del locatario-acquirente derivanti dal contratto di lavoro esistente al momento della risoluzione vengono trasferiti al venditore a seguito del trasferimento ».
punto 6
Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, delle disposizioni comunitarie di cui trattasi, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte.
Sentenza › Sulla prima questione
punto 7
La prima questione pregiudiziale mira in sostanza a far stabilire se l'art. 3, n. 1, della direttiva 14 febbraio 1977, n. 77/187, debba essere interpretato nel senso che, dopo la data del trasferimento, il cedente è liberato dalle obbligazioni derivanti dal contratto o dal rapporto di lavoro per il solo fatto del trasferimento, anche se i lavoratori occupati nell'impresa non acconsentono a tale effetto o vi si oppongono.
punto 8
Secondo il Berg e il Busschers la questione va risolta negativamente, nel senso che il cedente può essere liberato dalla sua responsabilità nei confronti dei lavoratori soltanto con il consenso di questi ultimi. È quanto emergerebbe sia dallo scopo della direttiva n. 77/187, la quale sarebbe volta ad impedire che il trasferimento dell'impresa si effettui a danno dei lavoratori ivi occupati, sia dal principio del diritto delle obbligazioni secondo cui nessuno può assumere il debito di un terzo, con effetto liberatorio per quest'ultimo, senza l'assenso del creditore.
punto 9
Il Besselsen, i governi olandese, britannico e portoghese e la Commissione sottolineano invece che il trasferimento dell'impresa comporta il trasferimento, ipso iure, dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro. Di conseguenza, l'effetto liberatorio del trasferimento, per quanto riguarda la responsabilità del cedente, non potrebbe dipendere dalla volontà dei lavoratori interessati e l'eventuale opposizione di questi non avrebbe l'effetto di farli restare alle dipendenze del cedente.
punto 10
Si deve rilevare che l'art. 3, n. 1, della direttiva n. 77/187 dispone, nel comma 1, che « i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento (...) sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario ». Tuttavia, nel comma 2 precisa che « gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento (...) sia responsabile accanto al cessionario, degli obblighi risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro ».
punto 11
Dall'analisi dell'art. 3, n. 1, e, in particolare, dal confronto fra il comma 1 e 2, emerge che il trasferimento dell'impresa comporta il trasferimento, ipso iure, dal cedente al cessionario, delle obbligazioni derivanti per il datore di lavoro dal contratto o dal rapporto di lavoro, salva restando, tuttavia, la facoltà degli Stati membri di disporre che il cedente e il cessionario sono responsabili in solido dopo il trasferimento. Di conseguenza, a meno che gli Stati membri non si avvalgano di detta facoltà, il cedente è liberato dalle sue obbligazioni di datore di lavoro per il solo fatto del trasferimento e questo effetto giuridico non è subordinato all'assenso dei lavoratori interessati.
punto 12
A torto il Berg e il Busschers sostengono che questa interpretazione non è conforme allo scopo perseguito dalla direttiva n. 77/187. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, confermata da ultimo dalla sentenza 10 febbraio 1988 (causa 324/86, Daddy's Dance Hall, Racc. 1988, pag. 739), detta direttiva ha lo scopo di garantire la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell'imprenditore, consentendo loro di rimanere alle dipendenze del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite con il cedente. Tuttavia essa non mira alla continuazione del contratto o del rapporto di lavoro con il cedente nel caso in cui i lavoratori occupati nell'impresa non intendano rimanere alle dipendenze del cessionario.
punto 13
Del pari, non si può accogliere l'argomento basato su di un principio del diritto delle obbligazioni che sarebbe generalmente ammesso negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, in forza del quale il cambiamento del debitore può presupporre necessariamente l'assenso del creditore. Infatti, quale che sia l'importanza di detto principio, è sufficiente rilevare che le norme che si applicano in caso di trasferimento di un'impresa o di uno stabilimento ad un altro imprenditore mirano a salvaguardare, nell'interesse dei dipendenti, i rapporti di lavoro esistenti che fanno parte dell'insieme economico trasferito. Per questo motivo la direttiva contempla il trasferimento al cessionario, ipso iure, delle obbligazioni derivanti dai contratti di lavoro, scartando così il principio invocato dai ricorrenti nella causa principale. Peraltro, conferendo agli Stati membri la facoltà di contemplare la responsabilità solidale del cedente e del cessionario dopo il trasferimento, l'art. 3, n. 1, comma 2, della direttiva n. 77/187 consente loro di conciliare la regola del trasferimento ipso iure con i principi dell'ordinamento giuridico interno.
punto 14
La prima questione va pertanto risolta come segue: l'art. 3, n. 1, della direttiva 14 febbraio 1977, n. 77/187, dev'essere interpretato nel senso che, dopo la data del trasferimento, il cedente è liberato dalle obbligazioni derivanti dal contratto o dal rapporto di lavoro per il solo fatto del trasferimento, anche se i lavoratori occupati nell'impresa non acconsentano a tale effetto o vi si oppongano, con riserva tuttavia della facoltà degli Stati membri di contemplare la responsabilità solidale del cedente e del cessionario dopo la data del trasferimento.
Sentenza › Sulla seconda questione
punto 15
La seconda questione pregiudiziale mira in sostanza a far stabilire se l'art. 1, n. 1, della direttiva 14 febbraio 1977, n. 77/187, debba essere interpretato nel senso che la direttiva si applica sia alla cessione di un'impresa mediante un contratto di locazione-vendita come quello disciplinato dal diritto olandese sia alla restituzione di detta impresa a seguito della risoluzione del contratto di locazione-vendita mediante pronuncia' giudiziaria.
punto 16
Tutti i partecipanti al procedimento che hanno presentato osservazioni su questa questione concordano nel sostenere che la direttiva si applica al trasferimento di un'impresa dovuto a un contratto di locazione-vendita. Tuttavia essi divergono fra loro per quanto riguarda l'applicabilità della direttiva in caso di restituzione dell'impresa a seguito della risoluzione ope judicis del contratto di locazione-vendita. Il Berg e il Busschers, i governi olandese e britannico, nonché la Commissione sostengono nelle osservazioni presentate all'udienza che la risoluzione di un contratto, anche in via giudiziaria, è collegata all'esistenza stessa del contratto in misura tale che il conseguente trasferimento d'impresa dev'essere equiparato ad un trasferimento derivante da una cessione contrattuale. Per contro, il Besselsen sostiene che la direttiva non si riferisce ai trasferimenti effettuati ope judieis, poiché la decisione giudiziale non ha natura contrattuale.
punto 17
Come la Corte ha già affermato nella sentenza 17 dicembre 1987 (causa 287/86, Ny Mølle Kro, Racc. 1987, pag. 5465), la direttiva n. 77/187 si applica qualora vi sia cambiamento, dovuto a cessione contrattuale o a fusione, della persona, fisica o giuridica, responsabile dell'esercizio dell'impresa, la quale per questo fatto assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa, a prescindere dal trasferimento della proprietà dell'impresa stessa.
punto 18
Ne consegue che, qualora l'acquirente di un'impresa acquisti, in forza di un contratto di locazione-vendita, la qualità di imprenditore nel senso sopraindicato, il trasferimento dev'essere considerato un trasferimento d'impresa dovuto a cessione contrattuale ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva, nonostante il fatto che detto acquirente diviene proprietario dell'impresa soltanto al momento del pagamento dell'intero prezzo di vendita.
punto 19
Considerazioni analoghe valgono nel caso della restituzione dell'impresa, così trasferita, al precedente imprenditore a seguito della risoluzione del contratto di locazione-vendita, prescindendo dal se la risoluzione derivi da un accordo fra le parti contraenti, da una dichiarazione unilaterale di una delle parti oppure da una pronunzia giudiziaria. Infatti, in tutti questi casi il trasferimento d'impresa di cui trattasi rientra nell'ambito dei rapporti contrattuali. Di conseguenza, la restituzione dell'impresa, qualora abbia l'effetto di far perdere all'acquirente la qualità d'imprenditore, qualità che il venditore acquista di nuovo, dev'essere considerata un trasferimento d'impresa ad un altro imprenditore, dovuto a cessione contrattuale, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva.
punto 20
Per questi motivi, la seconda questione dev'essere risolta come segue: l'art. 1, n. 1, della direttiva 14 febbraio 1977, n. 77/187, dev'essere interpretato nel senso che la direttiva si applica sia alla cessione dell'impresa mediante un contratto di locazione-vendita come quello disciplinato dal diritto olandese sia alla restituzione dell'impresa a seguito della risoluzione del contratto di locazione-vendita mediante decisione giudiziale.
Sentenza › Sulle spese
punto 21
Le spese sostenute dai governi olandese, britannico e portoghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (quinta sezione),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con sentenze 1o maggio 1987, dichiara:
1) L'art. 3, n. 1, della direttiva 14 febbraio 1977, n. 77/187, dev'essere interpretato nel senso che, dopo la data del trasferimento il cedente è liberato dalle obbligazioni derivanti dal contratto o dal rapporto di lavoro per il solo fatto del trasferimento, anche se i lavoratori occupati nell'impresa non acconsentano a tale effetto o vi si oppongano, con riserva tuttavia della facoltà degli Stati membri di contemplare la responsabilità solidale del cedente e del cessionario dopo la data del trasferimento.
2) L'art. 1, n. 1, della direttiva 14 febbraio 1977, n. 77/187, dev'essere interpretato nel senso che la direttiva si applica sia alla cessione dell'impresa mediante un contratto di locazione-vendita come quello disciplinato dal diritto olandese sia alla restituzione dell'impresa a seguito della risoluzione del contratto di locazione-vendita mediante decisione giudiziale.
Firme
Bosco
Everling
Galmot
Joliét
Schockweiler
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 maggio 1988.
Il cancelliere
J.-Giraud
Il presidente della quinta sezione
G. Bosco