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Sez. 1, Sentenza n. 13079 del 19/02/2002 Cc. (dep. 05/04/2002) Rv. 221687 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime carcerario differenziato per i detenuti di cui all'art. 4 bis ord. pen. - Limitazione dei colloqui - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221687-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Le disposizioni limitative dei colloqui che riguardano i detenuti sottoposti al regime carcerario di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, previste dagli artt. 37, comma 8, e 39, comma 2, del DPR n. 230 del 2000, sono pienamente legittime e si integrano con il regime differenziato stabilito, per esigenze di sicurezza pubblica, nei confronti di quei reclusi che, in relazione al titolo di reato, si presumono particolarmente pericolosi. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva disapplicato gli artt. 37 e 39 del regolamento di esecuzione in quanto lesivi dei diritti del detenuto in assenza di una disposizione di legge che autorizzasse un trattamento differenziato in considerazione del titolo di reato).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)