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Sez. 1, Ordinanza n. 32366 del 13/12/2024 (Rv. 673357-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Nullità della notificazione dell'impugnazione eseguita alla parte direttamente e non al procuratore domiciliatario - Omissione dell'ordine di rinnovazione della notifica in difetto di sanatoria - Conseguenze - Nullità del processo e della sentenza.
Stato
decisa il 2024-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673357-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La notificazione dell'atto di appello, in violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c., alla parte personalmente, anziché presso il procuratore domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado, è nulla e, in difetto di costituzione in sanatoria dell'appellato, se il giudice d'appello non provvede a rilevare il vizio a norma dell'art. 291 c.p.c., fissando all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, il successivo giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità.

Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)