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Sez. 3, Sentenza n. 9070 del 22/06/1983 Ud. (dep. 29/10/1983) Rv. 160933 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ZONA PARZIALMENTE URBANIZZATA - IPOTIZZABILITÀ DEL REATO - RATIO.*
Stato
decisa il 1983-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160933-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ZONA PARZIALMENTE URBANIZZATA - IPOTIZZABILITÀ DEL REATO - RATIO.*

Non vi è lottizzazione, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, soltanto nella ipotesi di costruzione di più edifici all'interno di un centro urbano completamente dotato di opere di urbanizzazione, cosicché per effetto della costruzione non sorga la necessità di eseguirne altre, non invece quando sono state divise in lotti a scopo di sfruttamento edilizio aree di notevole estensione, in zone non comprese in un centro abitato, anche se fornite di alcune opere di urbanizzazione, con la conseguente facile previsione di un sensibile incremento degli abitanti delle zone stesse. (V mass n 154411).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)