diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 31844 del 23/06/2026 Cc. (dep. 24/08/2026) Rv. 290468-01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA - IN GENERE | Obbligo del giudice di disporre l'incidente probatorio - Art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Prospettazione di un fatto determinato riconducibile a una fattispecie incriminatrice - Necessità - Sussistenza - Mera iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290468-01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA - IN GENERE

In tema di incidente probatorio, l'obbligo del giudice per le indagini preliminari di procedere all'assunzione della testimonianza della persona offesa di uno dei reati indicati dall'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., postula che la richiesta del pubblico ministero contenga la concreta prospettazione di un fatto determinato, riconducibile, in ipotesi, a una fattispecie incriminatrice, non essendo sufficiente il mero dato dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato con l'indicazione della norma violata.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 15 com. 1 lett. A 1 , Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 393 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)