Sez. 1, Sentenza n. 21349 del 09/11/2004 (Rv. 577990 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Duplice iscrizione a ruolo - Mancata riunione dei due procedimenti - Conseguenze - Iscrizione effettuata dall'attore - Prevalenza - Erronea trascrizione del nome dell'attore nella nota di iscrizione a ruolo - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO
Ai sensi dell'art. 168 cod. proc. civ., l'iscrizione della causa a ruolo avviene su iniziativa del convenuto solo se questi si costituisce quando non si è costituito l'attore, onde tale iscrizione non può essere effettuata su richiesta della parte convenuta quando l'attore si è già costituito e ha presentato la nota di iscrizione a ruolo, determinando la formazione del fascicolo d'ufficio, al quale va unito il fascicolo del convenuto che si costituisce successivamente, giusta quanto dispone l'art. 72, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ. Ne consegue che se la causa sia già stata iscritta a ruolo dall'attore, l'iscrizione successivamente effettuata su iniziativa del convenuto deve essere considerata non conforme a legge, e - qualora le due udienze di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere e i due processi non siano riuniti - l'unica iscrizione che dà luogo ad un processo regolare è quella effettuata per prima dall'attore, in quanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio, non impedita in caso di erronea trascrizione del nome dell'attore nella nota di iscrizione a ruolo. (Principio espresso in procedimento svoltosi dinanzi al giudice di pace, al quale - precisa la S.C. - sono applicabili le citate disposizioni degli artt. 168 cod. proc. civ. e 72, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., in quanto non contraddette dall'art. 319 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)