Sez. 1, Sentenza n. 20046 del 30/09/2011 (Rv. 619759 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Assegno privo di data - Valore di promessa di pagamento - Sussistenza - Coerede - Legittimazione a far valere il credito comune - Configurabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
Il coerede è legittimato a far valere, anche senza il consenso espresso (che può presumersi) degli altri coeredi, il credito comune derivante dalla consegna al "de cuis" di un assegno privo di data ed avente, quindi, valore di semplice promessa di pagamento; pertanto, subentrando egli come successore a titolo universale nelle situazioni attive e passive facenti capo al suo dante causa, è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)