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Sez. 3, Sentenza n. 1885 del 20/07/1967 (Rv. 328815 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - LIMITI - CERTIFICATO TENDENTE A DIMOSTRARE IL NON AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO DI PARTE NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO CONCLUSOSI CON DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - PRODUZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328815-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - LIMITI - CERTIFICATO TENDENTE A DIMOSTRARE IL NON AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO DI PARTE NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO CONCLUSOSI CON DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - PRODUZIONE - INAMMISSIBILITA.*

I documenti, di cui, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., e consentita la produzione, per la prima volta, nel giudizio di Cassazione, sono soltanto quelli che si riferiscono alla nullita della sentenza impugnata ed all'ammissibilita del ricorso e del controricorso. Pertanto, non e ammissibile la produzione di un certificato tendente a dimostrare il non avvenuto ritiro del fascicolo di parte nel giudizio di secondo grado, chiusosi con la dichiarazione di improcedibilita dell'appello, a norma dell'art.348 cod. proc. civ., per mancato rideposito del fascicolo. Conf. 2028-65.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)