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Sez. 2, Sentenza n. 3430 del 03/04/1998 (Rv. 514170 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI | Estensione alla servitù di passaggio acquisita per usucapione del proprietario del fondo intercluso - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514170-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI

Nell'ipotesi di servitù di passaggio acquisita per usucapione dal proprietario del fondo intercluso e, quindi, venuta ad esistenza non in esecuzione di un obbligo legale a contrarre, come avviene per le servitù coattive, ma in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto, le eccezioni di cui all'art. 1051 comma quarto cod. civ. stabilite dalla legge per le servitù coattive, non sono estensibili a quelle servitù che ai fini dell'individuazione del fondo dominante e del fondo servente seguono le regole stabilite per le servitù volontarie, in forza delle quali non sono previste esenzioni se non quelle negozialmente pattuite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)