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Sez. 2, Sentenza n. 5486 del 14/05/1993 (Rv. 482352 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - In genere | Preliminare di vendita immobiliare - Dichiarazioni di entrambe le parti - Manifestazioni in forma scritta - Obbligatorietà - Accettazione in forma tacita prevista dalle parti - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1993-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482352-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - In genere

In un contratto per cui sia richiesta la forma scritta "ad substantiam", come nel caso di preliminare di compravendita immobiliare, l'esigenza dell'elemento formale investe le dichiarazioni di entrambe le parti, che, quindi, devono esser manifestate in forma scritta, senza possibilità di equipollenti, sicché l'accettazione della proposta non può essere desunta da comportamenti concludenti, ancorché l'accettazione in forma tacita sia stata prevista dalle parti, in quanto non è a queste consentito di derogare alla disciplina legale della forma dei contratti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)