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Sez. 1, Sentenza n. 436 del 14/02/1966 (Rv. 320865 - 01)

FALLIMENTO - VENDITA - PROMESSA DI VENDITA STIPULATA DAL FALLITO PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - INESISTENZA PER IL CURATORE DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO DEFINITIVO.*
Stato
decisa il 1966-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320865-01

FALLIMENTO - VENDITA - PROMESSA DI VENDITA STIPULATA DAL FALLITO PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - INESISTENZA PER IL CURATORE DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO DEFINITIVO.*

Nei confronti del curatore del fallimento non puo essere pronunciata sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso dal fallito, sia perche la dichiarazione di fallimento, immobilizzando il patrimonio del fallito, non consente il perfezionamento di fattispecie atte a produrre un mutamento della situazione patrimoniale sia perche il curatore e terzo rispetto alle parti nel contratto preliminare, talche non puo essere obbligato a contrarre ed anzi, a norma dell'art.72 l.F., puo scegliere tra l'esecuzione del contratto, ancorche definitivo, e lo scioglimento. La trascrizione della domanda di esecuzione specifica non impedisce l'apprensione, da parte del curatore del fallimento, del bene promesso in vendita. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)