Sez. 4, Sentenza n. 1113 del 23/11/1995 Ud. (dep. 01/02/1996) Rv. 204055 - 01
Stupefacenti - In genere | Acquisto congiunto, per uso personale, di sostanze stupefacenti da parte di più assuntori - Acquisto da parte di ciascuno, fin dall'inizio della parte di sostanza corrispondente alla somma versata e destinazione della stessa, da quel momento, all'uso personale - Configurabilità - Illecito amministrativo di cui all'art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Sussistenza - Divisione della sostanza tra gli acquirenti - Trasferimento dalla disponibilità esclusiva dell'uno a quella degli altri - Esclusione - Reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Esclusione - Fattispecie.
Stupefacenti - In genere
Nell'ipotesi di acquisto di sostanze stupefacenti per uso personale effettuato congiuntamente da più assuntori, ciascuno acquista, fin dall'inizio, la parte della sostanza corrispondente alla somma versata e la destina, da quel momento, al suo uso personale, ponendo in essere nello stesso istante l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Pertanto, la divisione della sostanza tra gli acquirenti non è trasferimento della stessa dalla disponibilità esclusiva dell'uno a quella dell'altro o degli altri e non costituisce reato ma semplice operazione che consente a ciascuno di venire in possesso del quantitativo fin dall'inizio destinato al suo uso personale. (Nella fattispecie, il P.G. ricorrente aveva dedotto che il cosiddetto uso di gruppo avesse rilevanza penale per effetto della cessione della droga, tra i codetentori, all'atto della suddivisione delle singole quote).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)