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Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Lavoratori dipendenti

1. A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia e' elevato alla misura di L. 55.950.

2. A decorrere dalla stessa data l'importo mensile delle pensioni di cui al comma precedente comprese, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 42.950 e L. 100.000, al netto degli assegni familiari, e' aumentato di lire 13.000.

3. Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonche' le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.

4. Negli aumenti di cui ai precedenti commi sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 2 Lavoratori autonomi

1. A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevato a L. 47.800.

2. A decorrere dalla stessa data gli importi mensili delle pensioni a carico delle gestioni indicate nel comma precedente compresi, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 34.800 e L. 100.000, al netto delle maggiorazioni per carichi di famiglia, sono aumentati di L. 13.000.

3. Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonche' le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.

4. Negli aumenti di cui sopra sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

5. A decorrere dal 1 gennaio 1977, gli importi delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, ivi compresi quelli dei trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, sono variati con i criteri di automaticita' di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 3 Titolari di pensione sociale

1. A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevato a L. 38.850.

2. L'importo predetto e' comprensivo, per l'anno 1975, dell'aumento derivante dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. I limiti di reddito di L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue previsti nel primo, quarto e quinto comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati dal 1 gennaio 1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L. 1.560.000. Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

Art. 4 Ciechi civili

1. A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente:
"La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' aumentata:
da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti.
da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, e' determinata nelle seguenti misure:
L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti;
L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e' aumentato da L. 22.000 a L. 35.000.
L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevata a L. 35.000".

Art. 5 Mutilati ed invalidi civili

1. A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'articolo 7 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente:
"La pensione di inabilita' di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato articolo 12, sono elevati a L. 38.000.
L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'articolo 13 della citata legge, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485, e' elevato a L. 35.000 mensili.
L'assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485, e' elevato a L. 35.000 mensili".

Art. 6 Aumento dell'assegno mensile a favore dei sordomuti

1. A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e' elevato a L. 38.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 e' elevato a L. 38.000 mensili".

Art. 7 Estensione della perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili nonche' dei sordomuti

1. A decorrere dal 1 gennaio 1976 ai titolari delle pensioni ed assegni previsti nei precedenti articoli 4, 5 e 6 si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma del predetto articolo per i trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

2. I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma, e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati, a decorrere dal 1 gennaio 1975, da L. 1.320.000 a L. 1.560.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

Art. 8 Periodo di riferimento per le variazioni dell'indice del costo della vita

1. Con effetto dal 1 gennaio 1976 il secondo comma dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dal seguente:
"Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento".
Per la determinazione della misura percentuale di aumento da applicare agli importi delle pensioni con effetto dal 1 gennaio 1976 il confronto di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo di cui al comma precedente e' effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.

Art. 9 Collegamento del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria

1. L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'articolo 1, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, e' aumentato in misura percentuale pari allo aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'istituto centrale di statistica.

2. Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento.

3. In sede di prima applicazione e con effetto dal 1 gennaio 1976, il confronto e' effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento percentuale e' applicato all'importo di L. 52.550.

4. A partire dalla seconda applicazione del presente articolo le variazioni dell'indice di cui al primo comma sono calcolate dall'Istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del volume di lavoro.

5. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 10 Disciplina della perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti

1. A decorrere dal 1 gennaio 1976 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione e del fondo di cui all'articolo 1 sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al primo comma del precedente articolo 9 e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. La variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto e' effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.

3. Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto lo aumento delle pensioni.

4. Il valore unitario di ciascun punto e' stabilito nella seguente misura:

  1. 1) a decorrere dal 1 gennaio 1976:

  2. 2) per i punti accertati per il periodo agosto-ottobre 1974: L. 400;

  3. 3) per i punti accertati per il periodo novembre 1974 - luglio 1975: L. 1.008;

  4. 4) a decorrere dal 1 gennaio 1977: L. 1.260;

  5. 5) a decorrere dal 1 gennaio 1978: L. 1.512;

  6. 6) a decorrere dal 1 gennaio 1979: L. 1.714;

  7. 7) a decorrere dal 1 gennaio 1980: L. 1.910.

5. Sono escluse dall'applicazione della disciplina indicata nei precedenti commi le pensioni supplementari e le pensioni inferiori al trattamento minimo, per le quali restano valide le norme dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

6. Gli aumenti di pensione di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.

Art. 11 Nuove aliquote dei contributi dovuti alla Cassa unica per gli assegni familiari

1. Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 giugno 1975, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono cosi' modificate:

  1. 1) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;

  2. 2) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;

  3. 3) dal 3,50 per cento al 3,05 per cento;

  4. 4) dal 5 per cento al 4,30 per cento;

  5. 5) dal 7,50 per cento al 6,50 per cento.

Art. 12 Finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti

1. Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 giugno 1975, le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 17, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono rispettivamente elevate dal 20,10 al 21,50 per cento, di cui il 14,70 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 7,10 al 7,80 per cento, di cui il 5,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1976, l'aliquota contributiva dal 21,50 per cento, indicata al precedente comma, e' aumentata al 23,50 per cento, di cui il 16,35 per cento a carico dei datori di lavoro.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso alle date del 1 gennaio 1976 e del 1 gennaio 1977, l'aliquota contributiva del settore agricolo e' elevata rispettivamente al 9,80 per cento, di cui il 6,80 per cento a carico dei datori di lavoro, e al 12 per cento, di cui l'8,35 per cento a carico dei datori di lavoro.

4. Le misure dei contributi a percentuale dovute per il finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevate:

  1. 1) con la decorrenza di cui al primo comma, al 17,10 per cento, di cui l'11,75 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 16,35 per cento, di cui l'11,25 per cento a carico dei datori di lavoro;

  2. 2) con la decorrenza di cui al secondo comma, al 19,10 per cento, di cui il 13,40 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 18,35 per cento, di cui il 12,90 per cento a carico dei datori di lavoro.

6. Con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del presente articolo l'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 febbraio 1960, n. 54, e' stabilita nella misura dell'1,30 per cento della retribuzione.

7. Il contributo integrativo dovuto per i salariati fissi e i giornalieri di campagna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, n. 853, e' stabilito, con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del presente articolo, nella misura dello 0,25 per cento della retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

8. Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1976 ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Art. 13 Aumento del contributo dovuto per gli apprendisti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 giugno 1975, la quota parte di contributo fisso dovuta per gli apprendisti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e' elevata a L. 508 settimanali di cui L. 15 da valere quale contributo base.

2. In corrispondenza del predetto aumento e' elevato il contributo fisso complessivo.

Art. 14 Minimali di retribuzione ai fini contributivi

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente:
"Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera di tutti i salari medi convenzionali, e' elevato per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, a L. 2.500 giornaliere".

Art. 15 Divieto di cumulo della pensione con i trattamenti ordinari di disoccupazione

1. Al compimento dell'eta' pensionabile i trattamenti ordinari di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o di altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che hanno dato titolo ad esclusione o esonero dell'assicurazione stessa.

2. Per i periodi nei quali il trattamento di pensione e' dovuto ma non ancora liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione della pensione.

3. Il divieto di cumulo di cui ai precedenti commi non opera nei confronti dei titolari di pensione inferiore a lire centomila mensili.

4. A decorrere dall'esercizio 1975 e fino al 31 dicembre 1979 la gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione trasferira' annualmente al fondo pensioni lavoratori dipendenti la somma di lire 15 miliardi.

Art. 16 Adeguamento periodico delle aliquote dei contributi dovuti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti

1. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti le aliquote contributive afferenti al fondo stesso possono essere modificate, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo stesso. La modifica delle aliquote contributive deve essere comunque effettuata qualora dal bilancio consuntivo risulti un disavanzo patrimoniale che superi il 3 per cento del complesso delle entrate effettive di competenza dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

Art. 17 Finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti

1. Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di L. 198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, il contributo e' ridotto a L. 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza e' istituita sui contributi predetti una addizionale di L. 100 per ogni giornata di iscrizione.

2. Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale indicati al precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno, indipendentemente dal sesso e dall'eta' dell'assicurato.

3. Per le pensioni da liquidare nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dal 1 gennaio 1975 o successiva, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianita', di invalidita' ed ai superstiti sono equiparati, per le donne ed i giovani, a quelli previsti per gli uomini dalle norme vigenti.

4. Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente i contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne o dei giovani fino al 31 dicembre 1974 in numero inferiore a 156 per anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,50. Per lo stesso coefficiente sono moltiplicati i contributi versati, in numero inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualita' di giornalieri di campagna. Ai fini di cui sopra non possono, tuttavia, essere computati, in favore delle donne e dei giovani, piu' di 156 contributi giornalieri per ciascun anno.

5. I contributi versati o accreditati in favore delle donne e dei giovani nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nella gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attivita' commerciali, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi giornalieri secondo i seguenti parametri:

6. 1 contributo annuo = 156 contributi giornalieri;

7. 1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri;

8. 1 contributo settimanale = 3 contributi giornalieri.

9. I contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne ed i giovani dal 1 gennaio 1975 in poi, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attivita' commerciali, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente parametro: 3 contributi giornalieri = 1 contributo settimanale.