Sez. 1, Sentenza n. 2660 del 10/01/2005 Cc. (dep. 27/01/2005) Rv. 230551 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di detenzione speciale ex art. 41-bis ord. pen. - Procedimento per l'applicazione o la conferma - Comunicazione dell'inizio all'interessato - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nel procedimento amministrativo inteso all'applicazione o alla conferma del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non sussiste l'obbligo, da parte dell'autorità amministrativa procedente di dare all'interessato comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l'esigenza di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa si realizza compiutamente nel procedimento giurisdizionale che si instaura dinanzi al tribunale di sorveglianza mediante la proposizione del reclamo e nell'ambito del quale tutti gli atti risultano depositati e messi a disposizione delle parti interessate prima della discussione e della decisione. (Conf. sez. I, 10 gennaio 2005, Tinnirello e Benenati, non massimate)
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)