Sez. 6, Sentenza n. 25289 del 12/05/2015 Cc. (dep. 16/06/2015) Rv. 263843 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies, D.L. n. 306 del 1992 - Sequestro di beni immobili - Unità immobiliare destinata ad abitazione dei familiari del proposto - Imposizione di una indennità per il godimento - Legittimità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo di un bene immobile disposto ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356), è legittima l'imposizione - nei confronti dei familiari dell'indagato che aveva la disponibilità del bene sottoposto a sequestro, interessati a continuare ad abitare nel predetto immobile - di una congrua indennità di occupazione, a condizione che tali soggetti dispongano di redditi adeguati e non si trovino in condizioni di emergenza abitativa, attesa l'applicabilità a tale istituto delle disposizioni dettate in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 352, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 47, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35 com. 5, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 21 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)