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Sez. U, Sentenza n. 10826 del 29/04/2008 (Rv. 603350 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Spese legali sostenute dall'amministrazione per il recupero coattivo dell'imposta - Domanda di restituzione - Competenza del giudice tributario - Esclusione - Competenza del giudice ordinario - Necessità.
Stato
decisa il 2008-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603350-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La controversia con la quale il privato, in riferimento alla avvenuta riscossione coattiva dell'ICI da parte del Comune, domandi il risarcimento dei danni subiti in tale sede per aver dovuto corrispondere anche le somme pretese dal Comune per l'assistenza legale nella suddetta procedura - ad esso prestata da avvocati sulla base di una convenzione - spetta alla cognizione del giudice ordinario, essendo la domanda di risarcimento basata sul comportamento illecito dell'ente impositore per aver agito in sede di riscossione coattiva anche per le somme dovute dal Comune ai propri avvocati, e non potendosi ritenere tali somme ricomprese tra gli "accessori" di cui all'art. 2, comma secondo, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione antecedente alla riforma del 2001) per i quali è estesa la giurisdizione del giudice tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 2043

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)