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Sez. 5, Sentenza n. 131 del 26/11/2024 Ud. (dep. 03/01/2025) Rv. 287434-03

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ammissibilità della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa - Ordinanza - Ricorso per cassazione per vizio di motivazione - Deducibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2024-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287434-03

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, non è sindacabile per vizio di motivazione l'ordinanza con la quale il giudice della cognizione si sia pronunciato in merito all'ammissibilità della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, qualora la sussistenza o insussistenza delle condizioni previste dalla legge sia fondata su una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria in merito alla verifica delle risultanze fattuali e concretamente sussistenti, relative sia all'utilità della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, sia all'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che diverso e successivo è il giudizio di fattibilità del programma, la cui valutazione spetta eventualmente ai mediatori).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)