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Sez. L, Sentenza n. 3559 del 10/03/2001 (Rv. 544670 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE | Azione diretta ex art. 1676 cod. proc. civ. - Applicabilità anche agli appalti di opere pubbliche - Normativa sulla contabilità della pubblica amministrazione in relazione all'esigibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544670-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE

L'art. 1676 cod. civ. - che consente agli ausiliari dell'appaltatore di agire direttamente contro il committente per "quanto è loro dovuto" - si applica anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni, trovando tale disposizione un puntuale riscontro nell'art. 357 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F), contemplante la possibilità di pagamento diretto da parte dell'amministrazione della retribuzione dei dipendenti dell'appaltatore non corrisposta alle previste scadenze, e non essendo la medesima disposizione incompatibile con l'art. 351 della citata legge n. 2248 del 1865, limitativo della possibilità di sequestro dei corrispettivi di tali appalti, con la conseguenza che anche in tale materia si configura un rapporto diretto fra gli ausiliari dell'appaltatore e l'ente committente, riguardo ai crediti retributivi dei primi verso l'appaltatore - datore di lavoro; ne deriva che, nell'ambito di tale rapporto diretto, non può assumere rilevanza la normativa relativa all'osservanza delle norme sulla contabilità della pubblica amministrazione, in relazione alla esigibilità del credito dell'appaltatore nei confronti dell'ente committente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 351, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 357

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)