Sez. 1, Sentenza n. 18309 del 25/10/2012 (Rv. 624116 - 01)
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - DELIBERAZIONI - IN GENERE | In genere.
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - DELIBERAZIONI - IN GENERE
Il riparto di competenze tra Consiglio comunale e Giunta è retto dal principio secondo cui il primo è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono negli atti fondamentali oggi tassativamente elencati nell'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, tuttavia, comprende anche atti, come gli acquisti, che non possono ritenersi, per loro intrinseca natura, come manifestazione di siffatti indirizzi, ma che vengono specificamente considerati fondamentali per il loro presumibile rilievo economico, e ne assegna la competenza alla Giunta quando essi siano previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio o ne costituiscano mera esecuzione. Ne consegue che può distinguersi tra acquisto immobiliare di competenza del Consiglio, anche al di fuori dell'espressa od implicita manifestazione di indirizzi politici ed amministrativi di carattere generale, ed acquisto immobiliare di competenza della Giunta, sulla base di un atto fondamentale di indirizzo politico ed amministrativo di rilievo che preveda l'acquisto immobiliare individuandone gli elementi essenziali, ovvero, comunque stabilisca i criteri per determinarli.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32, Testo Unico 18/08/2000 num. 267 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)