Sez. L, Sentenza n. 7162 del 10/05/2003 (Rv. 562851 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Prova - Onere gravante sul lavoratore - Esistenza di prove contrapposte - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI
In tema di prestazioni previdenziali ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto in favore delle assicurate l'indennità di maternità, rilevando che non vi era traccia in atti del contenuto dei verbali ispettivi menzionati in causa, mancando così ogni elemento per ritenere esistente quella seria contestazione del rapporto di lavoro necessaria per far sorgere l'onere per il richiedente la prestazione di produrre ulteriori e più specifici elementi di prova).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST., Legge 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)