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Disciplina del commercio

Testo in vigore al

Art. 5 Requisiti professionali per il commercio

1. Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 1 devono, per la iscrizione nel registro, dimostrare di:

  1. 1) aver superato presso apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attivita', un esame di idoneita' nell'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede la iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;

  2. 2) oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attivita', in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore.
    In ogni caso l'attivita' deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;

  3. 3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso
    professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato.
    Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente e' in ogni
    caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sara' determinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 7 Requisiti morali

1. L'iscrizione nel registro e' negata, salvo quanto disposto dall'articolo 3, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

  1. 1) che siano stati dichiarati falliti;

  2. 2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per piu' di due volte in un quinquennio, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 516 e 517 del codice penale per uno dei delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;

  3. 3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

2. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8 Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti della commissione prevista dall'articolo 4 che negano la iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato puo' proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

2. Il ricorso contro il provvedimento che dispone la cancellazione dal registro ha effetto sospensivo.

3. Il Presidente della Giunta regionale deve decidere sul ricorso entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

4. Contro il provvedimento del Presidente della Giunta regionale che rigetta il ricorso, l'interessato puo' proporre azione dinanzi al tribunale della sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

5. Qualora entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso non sia intervenuta la decisione del Presidente della Giunta regionale, l'azione giudiziaria puo' essere ugualmente proposta.

Art. 9 Elenco speciale

1. Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al registro, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 coloro:

  1. 1) che siano preposti dal titolare dell'impresa, esercente una delle attivita' indicate nell'articolo 1, alla gestione di ciascun punto di vendita o di esercizio pubblico, o che, in qualita' di institori, siano preposti all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare ai sensi dell'articolo 2203 del codice civile;

  2. 2) che siano preposti alla gestione di punti di vendita o di esercizio pubblico dagli enti pubblici per i quali la legge e i regolamenti che li disciplinano o gli statuti prevedano l'esercizio delle attivita' di vendita al pubblico;

  3. 3) che siano preposti ai sensi dell'articolo 320, quarto comma, del codice civile all'esercizio di un'impresa che svolga una delle attivita' indicate nell'articolo 1.

2. La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal presente articolo deve essere presentata dal titolare della impresa o dal legale rappresentante dell'ente interessato.

Art. 10 Diritti dovuti per l'iscrizione

1. L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale e' subordinata al pagamento alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un diritto fisso nella misura non superiore a lire 15.000.

2. La spesa occorrente per l'istituzione e il funzionamento del registro e' a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Capo II. Piani di sviluppo e di adeguamento

Art. 11 Principi generali

1. Al fine di favorire una piu' razionale evoluzione dell'apparato distributivo, i comuni procedono alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, sentito il parere di apposita commissione.

2. Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tende ad assicurare la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al consumatore e il maggior possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacita' di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dall'ambulantato e da altre forme di distribuzione in uso.

Art. 12 Piani comunali

1. Il piano rileva la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune, detta norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima, e puo' determinare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali adibiti alla vendita.

2. Per il rilascio di nuove autorizzazioni il piano determina, eventualmente anche con riferimento a singole zone, il limite massimo in termini di superficie globale, separatamente per settori merceologici, della rete di vendita per generi di largo e generale consumo in modo da promuovere, anche con l'adozione di tecniche moderne, lo sviluppo e la produttivita' del sistema e da assicurare il rispetto della libera concorrenza nonche' un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive.

3. Le disponibilita' che si determineranno nel tempo a seguito della cessazione di esercizi esistenti, dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto disposto dal precedente comma.

4. I generi di largo e generale consumo saranno specificati ai sensi dell'articolo 37 della presente legge.

5. Per le autorizzazioni relative ad altri settori merceologici valgono le norme e le direttive di carattere generale di cui al primo comma.

6. Il piano viene approvato dal consiglio comunale ed e' soggetto a revisione quadriennale.

Art. 13 Strumenti urbanistici in atto e insediamenti commerciali

1. Nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione sono indicate le norme per l'insediamento di attivita' commerciali e, in particolare, le quantita' minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita.

2. Nei piani regolatori particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate sono determinati gli spazi eventualmente riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed ai grandi esercizi di vendita, con superficie superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

Art. 14 Strumenti urbanistici in atto e piani di sviluppo

1. Per i comuni che hanno piani regolatori generali e particolareggiati o programmi di fabbricazione, approvati o adottati, o piani di lottizzazione approvati, il piano di cui agli articoli 11 e 12 ha effetto ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti urbanistici possono essere adottati anche se non corrispondono alle prescrizioni del precedente articolo.

Art. 15 Commissione per i comuni capoluoghi di provincia e con piu' di 50 mila abitanti

1. Per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 e' composta da:

  1. 1) il sindaco o suo delegato che la presiede;

  2. 2) due esperti designati dalla giunta comunale competenti rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico;

  3. 3) un rappresentante della camera di commercio;

  4. 4) il direttore dell'UPICA;

  5. 5) un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo o dell'Azienda autonoma di soggiorno, ove questa esista;

  6. 6) cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

  7. 7) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

2. La commissione e' nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 16 Commissione per i comuni con meno di 50 mila abitanti

1. Per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 e' composta da:

  1. 1) il sindaco o un suo delegato che la presiede;

  2. 2) due esperti designati dalla giunta comunale, competenti rispettivamente per l'urbanistica e il traffico;

  3. 3) tre esperti dei problemi della distribuzione designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti e della cooperazione di consumo;

  4. 4) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni sindacali;

  5. 5) un rappresentante dell'azienda autonoma di cura e soggiorno, ove esista.

2. La commissione e' nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 17 Commissione regionale

1. La commissione di cui agli articoli 26 e 27, primo comma, e' composta da:

  1. 1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

  2. 2) due rappresentanti delle camere di commercio della regione designati dall'Unione regionale e scelti nei settori della produzione agricola, industriale o artigianale;

  3. 3) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

  4. 4) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

  5. 5) tre esperti nelle materie dell'urbanistica, del turismo e del traffico designati dalla Giunta regionale;

  6. 6) cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

  7. 7) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 18 Interventi surrogatori per la costituzione delle commissioni

1. In caso di mancata designazione di uno o piu' membri delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, il sindaco invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine provvede autonomamente. La stessa procedura e' seguita dal Presidente della Giunta regionale nel caso di mancata designazione di uno o piu' membri della commissione di cui all'articolo 17.

2. Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni.

3. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.

4. Nel caso di mancata nomina della commissione di cui all'articolo 17 nei termini previsti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato invita a provvedere entro trenta giorni; trascorso tale termine provvede con decreto ministeriale tenuto conto delle designazioni effettuate.

Art. 19 Durata delle commissioni

1. Le commissioni durano in carica cinque anni; esse possono essere integrate a titolo consultivo con studiosi ed esperti dei problemi della distribuzione.

Art. 20 Redazione e approvazione dei piani - Ricorsi

1. Il piano deve essere depositato nella segreteria comunale entro otto giorni da quello in cui la sua adozione e' stata deliberata dal consiglio comunale.

2. Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito e' data con avviso affisso nell'albo comunale e inserito nella "Gazzetta Ufficiale" della regione.

3. Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico per venti giorni da quello in cui ne e' stata data notizia.

4. Chiunque ne abbia interesse puo' presentare al comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio della affissione o della inserzione nella "Gazzetta Ufficiale" della regione.

5. Il consiglio comunale deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

6. Contro il piano approvato e' ammesso il ricorso entro quindici giorni alla Giunta regionale, la quale deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla presentazione del ricorso. Scaduto tale termine, il ricorso s'intende respinto.

Art. 21 Commissario ad acta

1. Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il presidente della giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto fino ad un massimo di dodici mesi, prorogabili, per giustificati motivi, di altri dodici mesi entro i quali il comune dovra' provvedere alla formazione del piano.4

2. Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale e' approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 22 Ricorso al Ministero

1. Nel caso di contrasti fra piani di comuni contermini appartenenti a regioni diverse, e' ammesso ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che deve pronunciarsi entro centottanta giorni dalla presentazione.

2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto.

Art. 23 Invio alla Giunta regionale di copia dei piani

1. Il sindaco e' tenuto a trasmettere alla Giunta regionale una copia dei piani approvati nonche' le variazioni di volta in volta intervenute.

Capo III. Autorizzazione amministrativa

Art. 24 Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita

1. L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi gia' esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

2. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano.67

3. L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, e' negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge.

Art. 25 Procedura per le domande

1. La domanda di autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio o all'ampliamento o trasferimento di quello esistente, deve essere presentata al sindaco del comune nel territorio del quale si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio e deve essere corredata da tutti i dati relativi all'ubicazione, alla superficie dei locali di vendita e al tipo di attivita' che si intende svolgere e dalla prova che il richiedente risulta iscritto nel registro previsto dal capo I della presente legge.