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Sez. 3, Ordinanza n. 33249 del 19/12/2025 (Rv. 677177-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Responsabilità sanitaria - Giudizio ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Fase sommaria - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento. RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677177-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il provvedimento di sospensione della fase sommaria di un procedimento ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in ragione della necessità di riconoscere, alla parte che ne contesta la fondatezza, la legittimazione ad esperire un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecarle un pregiudizio altrimenti irrimediabile.

Legge del 2017 num. 24 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)