Sez. L, Sentenza n. 7033 del 08/05/2003 (Rv. 562781 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Destinatari - Individuazione - Criteri ex art. 49 legge n. 88 del 1989 - Esclusione - Qualificazione ex artt. 2195 cod. civ. ed ex legge n. 443 del 1985 - Necessità - Fattispecie relativa alla qualificazione dell'attività svolta da una società in nome collettivo irregolare.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini della concessione degli sgravi contributivi in favore delle imprese artigiane operanti nel Mezzogiorno, l'individuazione dei relativi requisiti va operata avendo esclusivamente riguardo alla legislazione che li prevede, che ha carattere di specialità rispetto alle norme in materia di inquadramento dell'impresa ai fini previdenziali (art. 49, legge n. 88 del 1989) e, conseguentemente, al fine di accertare la natura industriale o artigianale dell'attività deve farsi riferimento soltanto all'art. 2195, n. 1, cod. civ., ed alla legge quadro n. 443 del 1985 (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la natura artigiana di un'impresa esercitata da una società di fatto, sul rilievo che queste ultime sarebbero a tutti gli effetti delle società in nome collettivo, senza considerare che alle medesime si applica invece la disciplina stabilita per la società semplice, ovvero per la società in nome collettivo irregolare, a seconda della natura dell'attività svolta, ed affermando inoltre che tutte le società collettive, in mancanza di prova contraria, dovrebbero reputarsi società commerciali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2297, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 05/08/1985 num. 443 CORTE COST., Legge 12/05/1976 num. 183 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)