Sez. T, Ordinanza n. 20796 del 23/07/2025 (Rv. 675203-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Sanzione conseguente all’emanazione di un avviso di accertamento non recante la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato - Applicabilità all’atto di irrogazione delle sanzioni - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, atteso il principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, la sanzione prevista dagli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'avviso di accertamento privo della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, non trova applicazione con riferimento all'atto di irrogazione delle sanzioni, per il quale vale la generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)