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Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna

Testo in vigore al

Capo III. Presidente della Giunta regionale

Art. 9

1. Il Presidente della Giunta regionale e' eletto dal Consiglio in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

2. In seconda convocazione, da indirsi entro il termine di otto giorni dalla mancata nomina in prima, convocazione, e' sufficiente l'intervento di meta' dei componenti del Consiglio.

Art. 10

1. In caso di morte, dimissioni o decadenza del Presidente, l'adunanza in prima convocazione per la nomina del successore deve essere tenuta, entro quindici giorni dalla data in cui si e' prodotta la vacanza.

Art. 11

1. Il Presidente della Giunta regionale:

  1. a) rappresenta la Regione e ne firma gli atti;2

  2. b) convoca e presiede la Giunta;

  3. c) sovraintende a tutti gli uffici e servizi regionali;2

  4. d) firma i titoli di spesa;2

  5. e) promuove gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie.

Art. 12

1. Gli Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione regionale ne dirigono l'attivita' e rispondono dei loro atti alla Giunta.

2. Il Presidente, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, potra' delegare in tutto o in parte ai singoli Assessori le proprie attribuzioni relativamente ai servizi cui essi sono preposti.

Art. 13

1. Il Presidente designa un Assessore facente parte del Consiglio regionale quale incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al Presidente del Consiglio regionale e al Rappresentante del Governo.

Capo IV. Leggi e regolamenti regionali

Art. 14

1. Le comunicazioni al Governo, ai sensi e per i fini di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna s'intendono avvenute col recapito al Rappresentante del Governo nella Regione dell'atto, in esemplare certificato conforme dal Presidente del Consiglio regionale, l'avvenuto recapito risultera' da avviso di ricevimento.

Art. 15

1. La promulgazione delle leggi regionali ha luogo facendo precedere il testo delle leggi dalla formula:
Il Consiglio regionale ha approvato il Presidente della Giunta regionale promulga:
Al testo deve seguire la formula:

2. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 17

1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione e' curata dalla Presidenza della Giunta regionale ed ha luogo normalmente all'inizio di ogni decade.

2. Il Bollettino Ufficiale e' diviso in tre parti:

  1. 1) nella prima sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione ed i decreti del Presidente della Giunta;

  2. 2) nella seconda sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione;

  3. 3) nella terza sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui, a norma delle disposizioni anteriori al presente decreto, e' obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati.

3. I Fogli degli annunzi legali delle Province sono, pertanto, sostituiti, a tutti gli effetti, dal Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18

1. Le leggi ed i regolamenti regionali debbono anche essere pubblicati per notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La pubblicazione e' gratuita.

Capo V. Uffici regionali

Art. 20

1. Alla nomina del Segretario generale della Regione si provvede mediante concorso pubblico.

2. E' altresi' obbligatorio il pubblico concorso per l'assunzione in carriera degli impiegati amministrativi e tecnici della Regione quando la Giunta regionale non ravvisi la possibilita', di provvedere con personale comandato appartenente a uffici statali o ad enti locali.2

Art. 21

1. Il personale assunto dalla Regione e' iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Capo VI. Controllo di legittimita' sugli atti della Regione

Art. 22

1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione e' esercitato da una delegazione della Corte dei conti avente sede in Cagliari, costituita da un consigliere e da magistrati, funzionari ed impiegati di ruolo, nel numero che sara' determinato con ordinanza del Presidente della Corte.

Art. 23

1. Sono presentati alla Delegazione, per il controllo, in conformita' delle leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti, gli atti della Giunta e dell'Amministrazione regionale.

2. La Delegazione esercita anche il controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

Art. 24

1. Il Presidente di Sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione della Delegazione con quella degli altri uffici della Corte.

Art. 25

1. I titoli di pagamento sono vietati dal magistrato direttore di ufficio, che ne ordina la registrazione o, in caso di assenza o di impedimento, dal funzionario di gruppo A piu' elevato in grado. Gli atti di impegno e gli altri atti sono vistati dal Consigliere, che ne ordina la registrazione, o, in caso di assenza o di impedimento del Consigliere, dal magistrato piu' elevato in grado.

2. I rilievi ufficiosi sono firmati dal magistrato direttore di ufficio, il rifiuto di registrazione in sede di controllo di legittimita' e contabile e' deciso dal Consigliere, che ne da' comunicazione scritta al componente della Giunta regionale preposto al competente ramo dell'Amministrazione.

3. La Giunta puo' chiedere che il provvedimento del Consigliere sia sottoposto al riesame della sezione di controllo della Corte. In tal caso, il Consigliere invia l'atto ed i documenti allegati, con una relazione, all'Presidente della Corte, che sottopone l'atto all'esame della sezione di controllo.

4. Nel caso di rifiuto di registrazione la Giunta regionale puo' chiedere che le Sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto. Alla discussione puo' intervenire un rappresentante dell'Amministrazione regionale.

Art. 26

1. I rendiconti delle aperture di credito a favore di funzionari delegati delle Amministrazioni dello Stato aventi sede in Sardegna e dell'Amministrazione regionale sono inviati alla Delegazione, per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarita', ogni tre mesi e, in ogni caso, entro trenta giorni da quello in cui e' stata ultimata l'utilizzazione dell'ordine di accreditamento.

2. La dichiarazione di regolarita' e' emessa dal magistrato direttore di ufficio.

Capo VII. Rappresentante del Governo

Art. 27

1. Il Rappresentante del Governo, previsto dall'art. 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, risiede in Cagliari.

2. Esso e' scelto tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al 4° ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 28

1. Al Rappresentante del Governo spetta il trattamento economico del grado 3°, 'alloggio di servizio, nonche' un'indennita' di carica e una indennita' di rappresentanza, la cui misura e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.

2. La spesa per gli assegni spettanti al Rappresentante del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio e' a carico del bilancio dello Stato.

Art. 29

1. Per il funzionamento del proprio ufficio il Rappresentante del Governo si avvale di personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o di enti locali.

2. La composizione dell'ufficio ed il contingente del personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.

3. Con decreto del Ministro competente possono essere temporaneamente distaccati presso l'ufficio del Rappresentante del Governo uno o piu' funzionari dipendenti dalle amministrazioni centrali, incaricati di collaborare con esso nello svolgimento di speciali compiti.