Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna
Testo in vigore al
Capo III. Presidente della Giunta regionale
Art. 9
1. Il Presidente della Giunta regionale e' eletto dal Consiglio in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.
2. In seconda convocazione, da indirsi entro il termine di otto giorni dalla mancata nomina in prima, convocazione, e' sufficiente l'intervento di meta' dei componenti del Consiglio.
Art. 10
1. In caso di morte, dimissioni o decadenza del Presidente, l'adunanza in prima convocazione per la nomina del successore deve essere tenuta, entro quindici giorni dalla data in cui si e' prodotta la vacanza.
Art. 11
Art. 12
1. Gli Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione regionale ne dirigono l'attivita' e rispondono dei loro atti alla Giunta.
2. Il Presidente, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, potra' delegare in tutto o in parte ai singoli Assessori le proprie attribuzioni relativamente ai servizi cui essi sono preposti.
Art. 13
1. Il Presidente designa un Assessore facente parte del Consiglio regionale quale incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al Presidente del Consiglio regionale e al Rappresentante del Governo.
Capo IV. Leggi e regolamenti regionali
Art. 14
1. Le comunicazioni al Governo, ai sensi e per i fini di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna s'intendono avvenute col recapito al Rappresentante del Governo nella Regione dell'atto, in esemplare certificato conforme dal Presidente del Consiglio regionale, l'avvenuto recapito risultera' da avviso di ricevimento.
Art. 15
1. La promulgazione delle leggi regionali ha luogo facendo precedere il testo delle leggi dalla formula:
Il Consiglio regionale ha approvato il Presidente della Giunta regionale promulga:
Al testo deve seguire la formula:
2. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 MAGGIO 1950, N. 327)
Art. 17
1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione e' curata dalla Presidenza della Giunta regionale ed ha luogo normalmente all'inizio di ogni decade.
2. Il Bollettino Ufficiale e' diviso in tre parti:
1) nella prima sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione ed i decreti del Presidente della Giunta;
2) nella seconda sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione;
3) nella terza sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui, a norma delle disposizioni anteriori al presente decreto, e' obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati.
3. I Fogli degli annunzi legali delle Province sono, pertanto, sostituiti, a tutti gli effetti, dal Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 18
1. Le leggi ed i regolamenti regionali debbono anche essere pubblicati per notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La pubblicazione e' gratuita.
Capo V. Uffici regionali
Art. 19
1. La Regione ha un Segretario generale, il quale sovraintende al funzionamento di tutti gli uffici regionali.2
Art. 20
1. Alla nomina del Segretario generale della Regione si provvede mediante concorso pubblico.
2. E' altresi' obbligatorio il pubblico concorso per l'assunzione in carriera degli impiegati amministrativi e tecnici della Regione quando la Giunta regionale non ravvisi la possibilita', di provvedere con personale comandato appartenente a uffici statali o ad enti locali.2
Art. 21
1. Il personale assunto dalla Regione e' iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.
Capo VI. Controllo di legittimita' sugli atti della Regione
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21
Capo VII. Rappresentante del Governo
Art. 27
1. Il Rappresentante del Governo, previsto dall'art. 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, risiede in Cagliari.
2. Esso e' scelto tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al 4° ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 28
1. Al Rappresentante del Governo spetta il trattamento economico del grado 3°, 'alloggio di servizio, nonche' un'indennita' di carica e una indennita' di rappresentanza, la cui misura e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.
2. La spesa per gli assegni spettanti al Rappresentante del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio e' a carico del bilancio dello Stato.
Art. 29
1. Per il funzionamento del proprio ufficio il Rappresentante del Governo si avvale di personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o di enti locali.
2. La composizione dell'ufficio ed il contingente del personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.
3. Con decreto del Ministro competente possono essere temporaneamente distaccati presso l'ufficio del Rappresentante del Governo uno o piu' funzionari dipendenti dalle amministrazioni centrali, incaricati di collaborare con esso nello svolgimento di speciali compiti.