Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 606 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3936
- Impiego pubblico
- Impiegati dello stato
- Intendenti di finanza
- Intendenti delle sedi di maggiore importanza
- Qualifiche
- Dirigente generale di livello c
- Mancata previsione
- Manifesta inammissibilita'della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale con la quale si chieda sostanzialmente una sentenza additiva, implicante - nell'ambito delle possibili diverse soluzioni all'interno di un complesso assetto organizzativo - scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della tabella VI, quadro C, allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, denunziata - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - nella parte in cui non prevede la qualifica di dirigente generale di livello C per gli intendenti di finanza delle sedi di maggiore importanza). - cfr. S. n. 103/1984.
Norme impugnate
- d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della tabella VI, quadro C, allegata al d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1983 dal T.A.R. per la Lombardia, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;
Visto l'atto di costituzione di Livolsi Maria ved. Vanadia ed altre nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza in data 29 febbraio 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., della tabella VI, quadro C, allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), nella parte in cui non prevede la qualifica di dirigente generale di livello C per gli intendenti di finanza delle sedi di maggiore importanza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata e che si è costituita la parte privata insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata;
che sostanzialmente, con la questione proposta, si chiede a questa Corte una sentenza additiva implicante - nell'ambito delle possibili diverse soluzioni all'interno di un complesso assetto organizzativo - scelte discrezionali che esulano dalla sua competenza;
che simili questioni sono state già ritenute inammissibili (cfr. sentenza 11 aprile 1984, n. 103) e pertanto la questione proposta va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 2
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della tabella VI, quadro C, allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze