Sez. 2, Sentenza n. 26738 del 06/03/2013 Ud. (dep. 19/06/2013) Rv. 255742 - 01
PROVE - INUTILIZZABILITÀ | Rinnovazione di un atto probatorio inutilizzabile - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
PROVE - INUTILIZZABILITÀ
È sempre possibile disporre la rinnovazione di un atto probatorio inutilizzabile, purché l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto previsto dall'art. 191 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo effettuato da un verbale di dichiarazioni rese dall'indagato in presenza di difensore in modo espresso ed inequivocabile al contenuto di un precedente verbale di dichiarazioni spontanee del medesimo soggetto alla polizia giudiziaria in assenza del difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)