diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 1957 del 24/11/1981 Cc. (dep. 09/02/1982) Rv. 152068 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI D'IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AMNISTIA - INDULTO - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - RIGETTO DELLA RICHIESTA - DI IMMEDIATA APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA AL REATO CONTESTATO - INOPPUGNABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152068-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI D'IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AMNISTIA - INDULTO - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - RIGETTO DELLA RICHIESTA - DI IMMEDIATA APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA AL REATO CONTESTATO - INOPPUGNABILITÀ.*

Il principio della tassatività delle impugnazioni, stabilito dall'art. 190 cod. proc. pen., preclude la possibilità di ricorrere avverso la ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta di immediata applicazione dell'amnistia al reato contestato, trattandosi di provvedimento che la legge non dichiara espressamente soggetto ad impugnazione e che non rientra tra quelli con i quali il giudice decide sulla libertà personale. (V mass n 141278; (V mass n 141200).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)