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Sez. 1, Sentenza n. 298 del 07/02/1972 (Rv. 356148 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ALLA MOGLIE - OBBLIGO DEL MARITO - EFFETTI DELLA SENTENZA N 133 DEL 13 LUGLIO 1970 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
Stato
decisa il 1972-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356148-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ALLA MOGLIE - OBBLIGO DEL MARITO - EFFETTI DELLA SENTENZA N 133 DEL 13 LUGLIO 1970 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*

A seguito della sentenza n 133 del 13 luglio 1970 della Corte costituzionale - applicabile, quale jus superveniens, alle controversie in corso - l'Obbligo del marito di mantenere la moglie, anche nell'ipotesi di separazione per di lui colpa, puo non sussistere in parte o non sussistere nella sua interezza se la moglie dispone di mezzi sufficienti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)