Sez. 1, Sentenza n. 298 del 07/02/1972 (Rv. 356148 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ALLA MOGLIE - OBBLIGO DEL MARITO - EFFETTI DELLA SENTENZA N 133 DEL 13 LUGLIO 1970 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ALLA MOGLIE - OBBLIGO DEL MARITO - EFFETTI DELLA SENTENZA N 133 DEL 13 LUGLIO 1970 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
A seguito della sentenza n 133 del 13 luglio 1970 della Corte costituzionale - applicabile, quale jus superveniens, alle controversie in corso - l'Obbligo del marito di mantenere la moglie, anche nell'ipotesi di separazione per di lui colpa, puo non sussistere in parte o non sussistere nella sua interezza se la moglie dispone di mezzi sufficienti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)