Sez. 1, Sentenza n. 228 del 25/01/1968 (Rv. 331124 - 01)
IMPRESA E IMPRENDITORE -SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI, PROPRIETA INDUSTRIALE)- CONTRAFFAZIONE - ESTREMI - ACCERTAMENTO - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE DI MERITO.*
IMPRESA E IMPRENDITORE -SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI, PROPRIETA INDUSTRIALE)- CONTRAFFAZIONE - ESTREMI - ACCERTAMENTO - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE DI MERITO.*
Per aversi contraffazione del marchio e necessaria una imitazione che investa gli elementi caratteristici di esso e ne determini la confondibilita, con riguardo all'impressione d'insieme nonche all'effetto grafico, fonetico ed acustico delle parole e delle figure, in relazione al livello medio dei consumatori ai quali il prodotto e destinato. Il giudice di merito deve procedere all'esame comparativo, non tanto in via analitica, mediante particolareggiato esame e separata valutazione di ogni singolo elemento, quanto in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento di insieme, al fine di stabilire se sussista la confondibilita e percio la contraffazione del marchio. (V. 1033-65, 718-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Legge 21/06/1942 num. 929 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)