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Sez. L, Sentenza n. 2035 del 21/03/1986 (Rv. 445235 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RAPPORTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DETTATA DALLA LEGGE 15 LUGLIO 1966 N. 604 - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1986-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445235-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RAPPORTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DETTATA DALLA LEGGE 15 LUGLIO 1966 N. 604 - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - REQUISITI.*

Il licenziamento intimato dal datore di lavoro, tenuto alla osservanza della disciplina dettata dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, deve avere Forma scritta ad substantiam a pena di nullità. Pertanto il relativo requisito può dirsi soddisfatto solo quando il documento costituisca l'estrinsecazione formale diretta della volontà negoziale di risoluzione del rapporto di lavoro. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che il requisito della Forma scritta fosse stato soddisfatto dalla nota di trasmissione delle indennità di fine rapporto comunicate al lavoratore dopo che questo era già stato allontanato dal posto di lavoro il mese precedente la ricezione di detto atto. La S.C. ha annullato tale decisione enunciando il principio che precede). (V 5394/82, mass n 423159; (V 1808/81, mass n 412487).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)