Sez. 6, Sentenza n. 1788 del 11/10/1969 Ud. (dep. 02/12/1969) Rv. 113324 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ESTREMI - NECESSITA DI UNA CONCRETA INGERENZA PROFITTATRICE DEL PUBBLICO UFFICIALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERESSE PRIVATO - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ESTREMI - NECESSITA DI UNA CONCRETA INGERENZA PROFITTATRICE DEL PUBBLICO UFFICIALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERESSE PRIVATO - FATTISPECIE.*
Per la sussistenza del delitto previsto dall'art 324 cod pen non occorre che l'atto sia illegittimo ne che si sia verificato un danno economico per la pubblica amministrazione. Ad integrare la previsione delittuosa non basta, peraltro, la semplice esistenza di un interesse privato del pubblico ufficiale, ma occorre una concreta attivita dello stesso pubblico ufficiale diretta alla realizzazione di un interesse privato, sia esso proprio del P U ovvero di un terzo estraneo alla pubblica amministrazione. (nella specie e stata esclusa una tale concreta ingerenza profittatrice nei confronti di un sindaco che partecipo alla deliberazione della giunta comunale che aveva globalmente approvato le variazioni dei ruoli dell'imposta di famiglia, compresa quella del sindaco, il quale, pero, non aveva partecipato alle precedenti sedute della stessa giunta in cui era stata esaminata la sua posizione fiscale). (V 110874, 110875, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)