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Sez. 3, Sentenza n. 2191 del 20/07/1974 (Rv. 370562 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA SPECIALE - NECESSITA - PROCURA GENERALE ALLE LITI - IDONEITA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO O DEL CONTRORICORSO.*
Stato
decisa il 1974-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370562-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA SPECIALE - NECESSITA - PROCURA GENERALE ALLE LITI - IDONEITA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO O DEL CONTRORICORSO.*

Il procuratore generale ad lites non puo svolgere, in rappresentanza e per la difesa del mandante, l'attivita propria del difensore davanti alla Corte di Cassazione, essendo necessario per il relativo giudizio che il difensore stesso sia munito, a pena di inammissibilita del ricorso e del controricorso, della procura speciale prevista dall'art 365 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)