Sez. 2, Sentenza n. 4193 del 03/12/2024 Cc. (dep. 31/01/2025) Rv. 287494-01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITA' | Delitto di autoriciclaggio - Non punibilità del delitto presupposto in ragione della particolare qualità soggettiva della persona offesa ex art. 649 cod. pen. - Configurabilità del reato – Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITA'
E' configurabile il delitto di autoriciclaggio anche nel caso in cui il delitto presupposto non è punibile, ex art. 649 cod. pen., in ragione della qualità soggettiva del suo autore, essendo sufficiente la dimostrazione che il bene sia stato appreso, in origine, con condotta oggettivamente illecita, purché i vincoli che rendono operativa l'esimente, ove di natura civile (matrimonio, unione civile), siano rescissi nel momento in cui il delitto derivato è commesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il "fumus" del delitto di autoriciclaggio sul rilevo che il trasferimento di un quadro illecitamente appreso era avvenuto quando il vincolo matrimoniale era già stato sciolto).
Cod. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)